Sentenza n. 918/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale del 9 aprile 2026, concernente il rapporto agrario instaurato con contratto di fitto del 29 luglio 1981
Esito
Favorevole al ricorrente (privato concessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Puglia e gli atti presupposti e connessi, contestando la disciplina giuridica applicata al rapporto agrario derivante dal contratto di fitto del 29 luglio 1981. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha svolto un riesame d’ufficio e, con atto del 3 luglio 2026, ha ritenuto sussistenti elementi tali da imporre l’annullamento in autotutela della determinazione impugnata, proprio in relazione alla corretta individuazione della disciplina applicabile al rapporto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto del riesame amministrativo intervenuto e dell’annullamento in autotutela della determinazione impugnata. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dei singoli vizi dedotti contro l’atto originario. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché risultavano integrati i presupposti reddituali e formali previsti dalla legge e la domanda non era manifestamente infondata, anche alla luce del riesame favorevole dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate, salva l’ulteriore liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio a seguito del sopravvenuto riesame e dell’eliminazione dell’atto impugnato.
art. 46, comma 1, d.P.R. 445/2000
È richiamata con riferimento alla dichiarazione sostitutiva resa personalmente dal ricorrente circa la propria situazione reddituale e l’assenza di condanne penali ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione riesamina d’ufficio la vicenda e annulla in autotutela l’atto impugnato, viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta dal giudice amministrativo anche nella sentenza che definisce il giudizio, se la domanda è regolarmente sottoscritta, sono documentati o dichiarati i presupposti reddituali previsti dalla legge e la pretesa non è manifestamente infondata.
- Il riesame favorevole dell’amministrazione e l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato costituiscono elementi idonei a escludere la manifesta infondatezza della domanda di patrocinio a spese dello Stato.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato non impedisce al giudice di provvedere sulle domande accessorie o sulle questioni che devono essere comunque definite, incluse l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la regolazione delle spese.
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