Cassazione Civile, Ordinanza n. 33601/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite intermediario bancario, di titoli obbligazionari argentini. Il tribunale aveva inizialmente accolto la domanda degli investitori e dichiarato la risoluzione per inadempimento dei contratti relativi agli acquisti, condannando la banca al risarcimento. La corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e respinto le domande. In cassazione gli investitori hanno dedotto sei censure: (1) tardiva e inammissibile produzione del contratto-quadro da parte della banca e illegittima rimessione in termini; (2) violazione della disciplina sopravvenuta del TUF e del regolamento Consob rispetto a un contratto-quadro stipulato nel 1993; (3) erronea esclusione della risolubilità dei singoli ordini di acquisto; (4) erronea esclusione dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi, nonostante il mancato aggiornamento informativo sui titoli acquistati; (5) erronea valutazione di adeguatezza delle operazioni senza previa profilatura dei clienti e senza adeguata informazione sulla natura dei titoli; (6) ultrapetizione e violazione del giudicato interno sulla questione del nesso causale, oltre a vizi della motivazione presuntiva, poiché il mancato acquisto in caso di adeguata informazione non sarebbe stato provato contro gli investitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la produzione tardiva del contratto-quadro poteva essere ammessa perché il documento era stato considerato acquisito in primo grado e perché la corte territoriale aveva comunque valorizzato una causa non imputabile del ritardo, cioè la difficoltà di reperire un contratto risalente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non hanno indicato quale concreta disposizione del TUF sarebbe stata violata dal contratto del 1993. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché investivano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito: la corte d'appello aveva ritenuto adempiti gli obblighi informativi sulla base della particolare esperienza professionale e finanziaria degli investitori, aveva giudicato adeguate le operazioni e, comunque, aveva escluso sia l'inadempimento sia il nesso causale. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello e condannato i ricorrenti alle spese, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini è ammessa quando la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile; il ritardo può essere scusato in presenza di elementi esterni oggettivamente incidenti sul tempestivo adempimento.
art. 345 c.p.c.
La produzione di nuovi documenti in appello è disciplinata dalla normativa ratione temporis applicabile; nel regime successivo alla l. n. 69 del 2009 era ammessa se indispensabile, mentre dopo la riforma del 2012 i nova documentali sono preclusi salvo causa non imputabile.
d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012
La disciplina introdotta dalla riforma del 2012 esclude l'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova in appello, salvo che la parte dimostri la non imputabilità della mancata produzione in primo grado; la sentenza di primo grado era stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, quindi tale regime si applicava al caso.
l. n. 69 del 2009
La Corte richiama la disciplina precedente che consentiva in appello la produzione di documenti indispensabili alla decisione.
d.lgs. n. 5 del 2003
È richiamato nel contesto del rito societario e delle preclusioni processuali relative alla produzione documentale.
art. 23 TUF
Il contratto-quadro prodotto in giudizio consente di ritenere provato il requisito della forma scritta richiesto dalla disciplina dell'intermediazione finanziaria.
art. 21 TUF
È richiamato come norma sugli obblighi dell'intermediario, ma la Corte non ravvisa in concreto un errore di diritto nella valutazione di merito compiuta dalla corte d'appello.
artt. 28, 29 e 31 reg. Consob n. 11522 del 1998
Le norme sugli obblighi informativi e sulla valutazione di adeguatezza sono richiamate dai ricorrenti; la Corte reputa inammissibili le censure perché miravano a sovvertire accertamenti di fatto.
artt. 1339 e 1419 c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto che la disciplina imperativa sopravvenuta potesse operare sul contratto-quadro; la Cassazione non accoglie la censura per difetto di specificità.
artt. 1453, 1455 e 1458 c.c.
Sono richiamati per sostenere la risolubilità anche dei singoli ordini di acquisto; la questione resta assorbita dal rigetto del motivo sull'inadempimento.
artt. 1218, 1223, 1224 e 1227 c.c.
Sono richiamati in relazione all'inadempimento e al risarcimento, ma la Corte rileva che la valutazione circa l'adempimento della banca e il nesso causale appartiene al merito.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Sono invocati contro il ragionamento presuntivo sul nesso causale; la censura è dichiarata inammissibile perché la motivazione della corte d'appello è sorretta anche da autonoma esclusione dell'inadempimento.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte non accoglie la censura.
art. 342 c.p.c.
È richiamato nel contesto del giudicato interno e dell'ampiezza dell'impugnazione.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sul nesso causale e sul danno.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È menzionato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel processo civile, la produzione tardiva di un documento in appello può essere ammessa solo nei limiti della disciplina processuale applicabile ratione temporis e, comunque, quando la mancata produzione sia dipesa da causa non imputabile alla parte; la mera tardività non è di per sé sufficiente a escluderne l'esame se il ritardo risulta oggettivamente scusabile.
- La rimessione in termini presuppone la prova di un impedimento esterno, non superabile con l'ordinaria diligenza, che renda non esigibile il rispetto della preclusione processuale; il giudice deve valutare in concreto la scusabilità del ritardo.
- In sede di legittimità non sono sindacabili gli accertamenti di fatto del giudice di merito in ordine all'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, all'adeguatezza dell'operazione e al nesso causale, salvo che la censura deduca effettivi errori di diritto o vizi logici nei limiti consentiti.
- La censura di violazione di legge deve essere specifica: non è ammissibile dedurre in modo generico la violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria senza indicare con precisione quale regola sarebbe stata concretamente disapplicata o male applicata.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, la doglianza che colpisce solo una delle ragioni poste a base della decisione non è idonea a determinarne la cassazione.
- L'esistenza del contratto-quadro scritto, ove provata, esclude la possibilità di insistere utilmente su una dedotta nullità per difetto di forma scritta del rapporto di investimento.
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