Sentenza n. 129/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1305/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6846/2023), pubblicata in data16/05/2024, notificata il 24/05/24 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di contratti dell'importo di euro 18.182,69.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 18.182,69 per abusiva reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 24 maggio 2024, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a proporre l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto comprovata l'esistenza del giudicato civile, la sua valida notificazione al Ministero presso il domicilio reale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di contestazioni sull'inadempimento amministrativo. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli a sua volta sessanta giorni per l'esecuzione. Ha posto a carico del Ministero le spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, in ragione della serialità delle condanne rimaste ineseguite e dei conseguenti oneri per l'Erario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione deve essere rispettato prima dell'avvio di azioni esecutive anche mediante giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale ai fini della notificazione del titolo, secondo la formulazione risultante dalle modifiche normative richiamate dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina applicata dal giudice alla notificazione del titolo giudiziale.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 55 d.m. 55/2014
I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna dell'Amministrazione, il giudice deve verificare l'esistenza del giudicato, la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; accertati tali presupposti e l'inadempimento dell'Amministrazione, può ordinare il pagamento delle somme dovute.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 è applicabile anche al giudizio di ottemperanza quando questo sia utilizzato per ottenere l'esecuzione coattiva di un'obbligazione pecuniaria derivante da un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione.
- In caso di persistente mancata esecuzione del giudicato dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e fissazione del termine per l'adempimento.
- Le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere azionate in ottemperanza dalla parte assistita, che non è legittimata a chiederne il pagamento in luogo dei procuratori cui spettano.
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