Cassazione Civile, Sentenza n. 12258/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.473/2020 che aveva: rigettato l'istanza di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione di una causa di usucapione; confermato la validità dei testamenti del 7.7.1988 e del 3.5.1988 (ritenendo implicitamente revocato il testamento del 25.12.1986); disposto la divisione dell'asse relitto e valutato i beni al momento della divisione. I ricorrenti hanno articolato otto motivi tra cui: (1) errata esclusione della sospensione ex art.295 c.p.c. per la pregiudizialità dell'azione di usucapione; (2) erronea applicazione dell'art.682 c.c. sulla revoca/compatibilità dei testamenti; (3-5) omissione dei prelevamenti spettanti ai coeredi non donatari dopo la collazione per imputazione e errata determinazione della valutazione (valore dei prelevamenti e della collazione da riferire alla data di apertura della successione); (6,8) questioni procedurali assorbite; (7) contestazione circa l'imputazione alla massa di beni mobili inventariati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: rigettato i motivi 1 e 2 (confermando la correttezza della valutazione sulla non obbligatorietà della sospensione ex art.295 c.p.c. nel caso concreto e la possibilità di ritenere implicitamente revocato un precedente testamento quando il successivo manifesti tale volontà), rigettato il motivo 7, dichiarato assorbiti i motivi 6 e 8; accolto i motivi 3, 4 e 5 concernenti la collazione per imputazione e i prelevamenti, per i quali ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione perché effettui i prelevamenti a favore dei coeredi non donatari e ricalcoli le spettanze applicando i principi stabiliti (in particolare valutazione dei prelevamenti e della collazione con riferimento al valore dei beni all'apertura della successione e obbligo di prelevamenti con beni della stessa natura e qualità). Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sospensione per pregiudizialità non opera automaticamente ogni volta che esiste un giudizio pregiudicante: è necessaria quando la causa pregiudicante penda in primo grado; se la pregiudicante è definita con sentenza non passata in giudicato il giudice della causa dipendente può conformarsi, attendere il passaggio in giudicato o decidere comunque secondo una valutazione prognostica (rif. anche art.337 c.p.c.).
Consente al giudice, anche in presenza di una decisione non passata in giudicato della causa pregiudicante, di esercitare il potere discrezionale di sospensione; il diniego di tale sospensione è difficilmente sindacabile in cassazione.
Disciplina le conseguenze in caso di conflitto fra giudicati e fornisce strumenti per affrontare la contraddittorietà di decisioni.
art. 111 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo rilevante nel bilanciamento tra sospensione dei processi e diritto a un processo entro un termine ragionevole.
art. 6 CEDU
Richiamato come criterio costituzionalmente orientante per la tutela del giusto processo e la durata ragionevole del procedimento.
Il testamento posteriore, se non revoca espressamente il precedente, annulla solo le disposizioni incompatibili. La corte può ritenere la revoca implicita se dal contenuto del testamento successivo risulta la volontà di revocare.
Principio della collazione: i coeredi devono conferire le donazioni ricevute per la formazione della massa ereditaria.
Disciplina i prelevamenti: quando i beni donati sono imputati e non conferiti in natura gli altri eredi prelevano dalla massa in proporzione alle loro quote.
La collazione di un immobile può farsi in natura o con imputazione del valore; la scelta incide sul regime dei beni e della massa ereditaria.
La collazione per imputazione si valuta con riferimento al valore dell'immobile all'epoca dell'apertura della successione; i prelevamenti devono essere stimati sulla stessa base temporale.
Va valutato nel contesto della pronuncia sulle domande istruttorie e sulla necessità di decisione completa.
Norma che regola i motivi di cassazione: motivi di diritto e di fatto ammissibili e loro esame in sede di legittimità.
Principi sull'assunzione e valutazione delle prove e formazione della prova nel processo civile; rimandati in relazione al tema del gravame probatorio.
Regola sulla prova del fatto in ordine alla allegazione e onere della prova; richiamata in relazione alla contestazione dei beni inventariati.
art. 24 Cost.
Diritti di difesa invocati in ordine alle censure processuali; la Corte ha ritenuto non fondato il relativo motivo nel caso concreto.
Norme sulle spese di lite richiamate ma ritenute assorbite o da regolare dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- Sospensione per pregiudizialità: quando un giudizio pregiudicante pende in primo grado la sospensione è necessaria; se la pregiudicante è stata decisa in primo grado ma non è passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può o conformarsi alla decisione, o sospendere facoltativamente (art.337 c.p.c.), o decidere dopo una valutazione prognostica per evitare ritardi ingiustificati.
- Testamenti successivi: il testamento posteriore che non revoca espressamente il precedente annulla soltanto le disposizioni incompatibili; la revoca implicita è possibile quando dal contenuto del testamento successivo emerge chiaramente la volontà di revocare (valutazione di fatto del giudice del merito).
- Collazione per imputazione: è un processo in due fasi (imputazione del valore al donatario e successivi prelevamenti da parte dei coeredi non donatari). I prelevamenti devono essere effettuati con beni della stessa natura e qualità di quelli oggetto della collazione e la stima va riferita al valore all'apertura della successione, non al momento della divisione.
- Valutazione e ricalcolo: se la corte di merito omette i prelevamenti o valuta i beni alla data sbagliata la decisione è viziata e va cassata con rinvio per il ricalcolo e l'esecuzione degli adempimenti mancanti.
- Apprezzamenti di fatto: le valutazioni di merito (es. compatibilità fra testamenti, incapacità, violenza, perizie) sono riservate al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge.
- Onere di allegazione e prova: chi deduce l'esistenza di determinati beni o fatti deve allegarli e provarli; se il fatto è contestato la Corte non è obbligata a valorizzare semplici inventari non comprovati da elementi probatori idonei.
- Effetti processuali: questioni procedurali o sulle spese possono risultare assorbite in caso di accoglimento di questioni di merito; le spese del giudizio di legittimità sono regolate dal giudice di rinvio.
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