Cassazione Civile, Sentenza n. 12267/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha dichiarato Caterina Vinci erede ab intestato di Giuseppe Vinci, ha valutato l'asse ereditario comprensivo di relictum e donatum, ha quantificato la quota spettante alla resistente (2/9) e ha ordinato la riduzione delle donazioni ricevute dai ricorrenti per un importo posto a loro carico. I motivi di ricorso in Cassazione denunciano, tra l'altro: errata interpretazione della domanda (sostengono che la divisione sarebbe stata introdotta tardivamente), omesso esame e vizio sull'onere della prova in relazione alla titolarità e alla simulazione delle cessioni aziendali, errori di valutazione dei beni e del calcolo della quota spettante alla resistente (in particolare la determinazione della base sulla quale calcolare i 2/9 e l'errata esclusione della quota disponibile), rilevata illegittima imputazione degli interessi e degli accessori e vizio nella considerazione del giudicato relativo al comodato dell'immobile donato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi proposti dai ricorrenti ritenendoli infondati, confermando che la domanda della resistente era anche volta alla divisione e che la Corte d'appello aveva correttamente valutato la titolarità delle aziende (escludendo l'efficacia probatoria dei contratti disconosciuti) e la natura non donativa del comodato. Tuttavia la Cassazione ha accolto in parte (limitatamente) il quarto motivo relativo al modo di calcolo della quota spettante alla resistente: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva calcolato la quota di 2/9 sulla riunione fittizia di relictum e donatum senza procedere come richiesto dalla giurisprudenza a una preventiva determinazione della quota spettante sul relictum e della quota disponibile, e senza valutare correttamente l'adeguamento in valore della quota ab intestato alla quota di riserva. Per tale motivo la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per le operazioni divisionali e per la pronuncia sulle spese di legittimità. Il settimo motivo è dichiarato assorbito. In sintesi: cassazione parziale con rinvio per nuovo esame sulle operazioni divisionali e sulle spese di cassazione; gli altri motivi respinti.
Norme richiamate
Riferito al regime delle quote di riserva e alla determinazione della quota disponibile; la Corte ricorda la distinzione tra quota ab intestato e quota di riserva e l'uso dell'art. 542 per il calcolo delle quote legittimarie
Richiamato per spiegare come, nel concorso tra legittimari e altri successibili, le porzioni degli altri si riducono proporzionalmente per integrare la quota riservata ai legittimari
Utilizzato per l'imputazione delle donazioni ricevute ai fini dell'integrazione della legittima; la Corte indica che le liberalità devono essere imputate alla quota di riserva se necessario
Richiamato in relazione alla determinazione della quota ereditaria spettante ab intestato (2/9 nel caso concreto) e al modo di adeguarla in valore alla quota di riserva
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Interpretato restrittivamente: il vizio per omesso esame di fatto riguarda fatti materiali decisivi, non argomentazioni difensive o elementi istruttori; la Corte ha ritenuto che non sussistesse omessa valutazione di fatto decisivo
Richiamato in tema di accessori del credito (interessi), con riferimento al punto da cui decorrono gli interessi sulla somma riconosciuta
Richiamato insieme alle norme sugli interessi per chiarire la decorrenza degli accessori e la spettanza degli stessi dalla data della domanda
Usato per i criteri di liquidazione degli interessi e degli accessori sul credito riconosciuto
Citato relativamente alla liquidazione delle spese processuali: la Corte ha rinviato la decisione sulla distribuzione delle spese al giudice del rinvio
Richiamato in relazione a profili successori e rapporti tra donazione e usi dell'immobile (comodato), con la precisazione che il comodato non integra la donazione né obbliga alla collazione
Massime di principio
- La domanda introdotta in giudizio va interpretata nel suo contenuto sostanziale e nelle finalità pratiche, non solo sulla base della formulazione letterale: se la parte chiede il controvalore in denaro e la restituzione dei beni, può essere considerata domanda di divisione.
- Il vizio ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto è configurabile solo per fatti materiali decisivi: non si può invocare per contestazioni di merito su valutazioni, argomentazioni difensive o elementi istruttori già esaminati.
- La prova della proprietà o del trasferimento di azienda deve essere valutata concretamente; contratti tempestivamente disconosciuti possono essere ritenuti non provanti e il diverso affidamento di licenze o la mera gestione non equivalgono automaticamente al trasferimento definitivo.
- Nelle controversie successorie con donazioni eccedenti, le operazioni divisionali devono seguire l'ordine corretto: determinare prima il relictum netto e la quota spettante ab intestato, individuare la quota disponibile e la quota di legittima, poi procedere alla riunione fittizia (donatum) e all'imputazione delle liberalità per adeguare in valore la quota ereditaria alla quota di riserva.
- Il comodato non costituisce donazione e, in linea di principio, le utilità derivanti dall'uso della cosa comodata non sono soggette a collazione né imputabili come donazioni al patrimonio ereditario.
- Gli interessi e gli altri accessori sul credito derivante dalla pronuncia di riduzione decorrono dalla data della domanda (azione di riduzione) e non dal momento dell'apertura della successione, per evitare danno alla parte vittoriosa per la durata del processo.
- Se la Corte di merito usa documenti poi disconosciuti dalle parti, il giudice di merito può escluderne l'utilizzabilità e motivare la diversa valorizzazione degli elementi probatori; il giudice di rinvio deve riesaminare le operazioni divisionali conformemente ai criteri di diritto indicati dalla Cassazione.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo 'in limite' e dispone il rinvio, il giudice del rinvio deve svolgere le nuove operazioni conformandosi ai principi indicati in motivazione, compresa la nuova liquidazione delle spese in base all'esito.
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