Cassazione Penale, Sentenza n. 520/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 18/05/2021 che ha rigettato la sua istanza di revoca della demolizione di un manufatto abusivo (circa 31,2 mq). Denuncia violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, lamentando che la Corte d'appello si sia basata unicamente sulle dichiarazioni rese alla Procura Generale dal dirigente del Comune di Monte Argentario, senza confronto con la difesa; sostiene inoltre che non sia possibile impugnare davanti al TAR perché l'eventuale diniego della sanatoria non sarebbe stato ancora formalmente adottato; contesta infine lacune del titolo esecutivo e la mancata istruttoria tecnica sulle modalità di esecuzione della demolizione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza dei motivi. La Corte ha ritenuto che le doglianze della ricorrente fossero generiche e non indicassero né trascrivessero gli elementi del titolo esecutivo dai quali emergerebbe la contraddittorietà rispetto alla demolizione disposta. La Corte ha inoltre precisato che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità ed efficacia del titolo abilitativo e che il rigetto non si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni del dirigente comunale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018 (giurisprudenza)
Ricorda che il giudice dell'esecuzione in materia edilizia deve verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo sotto il profilo dei presupposti, dei requisiti di forma e di sostanza e la corrispondenza tra quanto autorizzato e le opere soggette a demolizione; in caso di leggi regionali occorre verificarne la conformità ai principi nazionali.
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 (giurisprudenza)
Principio secondo cui in cassazione sono inammissibili i motivi che contestano la motivazione per manifesta illogicità o contraddittorietà se non sono integralmente trascritti o allegati gli atti richiamati, per violazione del principio di autosufficienza.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della buona fede dell'istante: fornisce criteri per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistessero elementi di colpa rilevante.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata.
Principio di autosufficienza del motivo (giurisprudenza consolidata)
Il motivo di impugnazione deve essere autosufficiente: le censure devono esporre analiticamente e documentare gli atti di fatto e di diritto richiamati, pena l'inammissibilità per genericità.
Massime di principio
- In materia di demolizioni per abuso edilizio il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare autonomamente la legittimità ed efficacia del titolo abilitativo e la corrispondenza tra titolo e opere; non è escluso l'uso di accertamenti dall'amministrazione ma il rigetto non può fondarsi solo su rilievi generici.
- Per evitare l'inammissibilità dei rimedi giurisdizionali occorre formulare motivi specifici e autosufficienti: trascrivere o allegare integralmente i provvedimenti, le planimetrie e gli elementi del titolo esecutivo contestati e indicare con precisione la contraddittorietà rilevata.
- La mera allegazione di una presunta violazione del contraddittorio senza indicare quali atti siano mancati o come ciò abbia inciso sulla decisione è insufficiente; se si contesta l'uso di dichiarazioni amministrative, bisogna mostrare come queste siano determinanti e prive di confronto istruttorio.
- Se la controversia investe questioni tecniche (identificazione dell'opera, modalità di demolizione), è opportuno chiedere e documentare l'istruttoria tecnica (CTU o perizia) già in sede di incidente di esecuzione o di primo grado, specificando le questioni tecniche da chiarire.
- Non è sufficiente l'anticipazione di un diniego amministrativo non formalmente adottato per escludere la procedibilità dell'esecuzione; occorre dimostrare che manca un titolo formale e che ciò incide concretamente sull'esecutività della sentenza.
- In cassazione vanno evitate censure meramente assertive: bisogna collegare i profili di diritto dedotti ai documenti e alle motivazioni impugnate per rispettare il principio di autosufficienza e di specificazione del motivo.
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