Sentenza n. 5739/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 14 ottobre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 17 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente ampio tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché l’attività dell’amministrazione, che si è adoperata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio perde oggetto quando l’amministrazione attiva il procedimento e soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa integra il soddisfacimento della pretesa quando l’azione era diretta all’attivazione del relativo procedimento; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività sopravvenuta dell’amministrazione soddisfi integralmente la specifica pretesa fatta valere con il ricorso, senza che sia necessario definire nel merito l’esito finale del procedimento amministrativo attivato.
- Nel giudizio contro il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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