Sentenza n. 1470/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. 10482/09.07.2021 del Comune di Gatteo ad oggetto “PROPOSTA DI ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO – EX ART. 11 Legge 241/1990 ed art. 22 bis Legge Regionale 21 ottobre 2004 N. 23. Determinazione di conclusione del procedimento relativo alla conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona”, che determina la conclusione finale negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 che produce l'effetto del rigetto della proposta presentata dalla società ricorrente, per “l'inammissibilità per contrasto di legge che rende improcedibile l'istanza”; nonché dell'atto endoprocedimentale in esso richiamato in data 18/05/2021 prot. 7430 dell'Unione Rubicone e Mare per cui “la proposta si accordo inoltrata sia improcedibile”; e per la condanna al risarcimento dei danni in solido del Comune di Gatteo, in persona del Sindaco p.t., quale amministrazione titolare nel procedimento in oggetto, e dell'Unione Rubicone e Mare, in persona del legale rappresentante p.t., quale amministrazione partecipante alla Conferenza di servizi che ha emesso l'atto endoprocedimentale prot. 7430/18.5.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi decisoria, con rigetto della proposta di accordo per interventi di demolizione e ripristino, e atto endoprocedimentale presupposto
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione del Comune di Gatteo che aveva concluso negativamente la conferenza di servizi decisoria e rigettato la proposta di accordo formulata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e della normativa regionale, ritenendola inammissibile per contrasto di legge e improcedibile. Era stato impugnato anche l'atto endoprocedimentale dell'Unione Rubicone e Mare recante il giudizio di improcedibilità della proposta, con domanda di risarcimento dei danni nei confronti delle amministrazioni. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. Il Comune ha accettato la compensazione delle spese; nessuna parte ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 84 c.p.a.: rinuncia depositata e sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione e accettazione della compensazione delle spese da parte del Comune. Le spese sono state quindi compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della proposta di accordo oggetto del procedimento amministrativo, senza essere esaminato nel merito dal giudice.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Richiamato quale disciplina della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, senza esame della legittimità della determinazione conclusiva.
art. 22-bis l.r. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della proposta di accordo per interventi di demolizione e ripristino, senza decisione sul merito.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.»
La rinuncia produce l'estinzione del processo quando è formalizzata secondo le modalità previste, notificata alle altre parti e non vi è opposizione di soggetti interessati alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal collegio, in particolare quando vi sia accordo delle parti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza in modalità telematica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo determina l'estinzione del giudizio quando è depositata con le forme previste dall'art. 84 c.p.a., sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, e nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si oppone.
- In presenza di una rinuncia validamente formulata, il giudice non esamina i motivi di illegittimità dell'atto impugnato né le domande accessorie, incluse quelle risarcitorie, ma definisce il giudizio per estinzione.
- Le spese del giudizio, normalmente poste a carico del rinunciante, possono essere compensate quando il collegio lo ritenga equo e le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →