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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 218/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09/03/2023.

Giustizia amministrativa202500524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 218/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. L'amministrazione, benché ritualmente evocata, non si è costituita e non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale del Ministero, avvenuta il 12 gennaio 2024, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata validamente notificata, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e risultava passata in giudicato. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'esecuzione riguarda l'attribuzione della Carta elettronica del docente per i due anni scolastici indicati nella sentenza civile; è stata esclusa la condanna alle spese di lite contenuta nel titolo, in quanto estranea alla domanda di ottemperanza. Per l'eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui, quale beneficio riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'attestazione di conformità della copia della sentenza civile notificata all'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo sia divenuto definitivo mediante il passaggio in giudicato, ove richiesto dalla sua natura.
  • In sede di ottemperanza, il giudice deve imporre all'amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato nei limiti oggettivi del titolo, senza estendere l'esecuzione a statuizioni estranee alla domanda proposta nel giudizio di ottemperanza, come la condanna alle spese del precedente giudizio quando non sia oggetto della richiesta esecutiva.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare, con eventuale facoltà di delega, in caso di persistente inerzia allo spirare del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta non sostituisce immediatamente l'amministrazione, ma è subordinata alla persistente inottemperanza successiva al decorso del termine fissato dal giudice per l'esecuzione spontanea.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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