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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17169/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, in continuazione. Ha dedotto un vizio di motivazione: da un lato, in relazione all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, ritenuto non adeguatamente giustificato; dall'altro, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe impropriamente sovrapposto tale attenuante alla fattispecie attenuata di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso lamentava inoltre, in modo più generale, che la motivazione non avesse correttamente distinto i diversi piani del trattamento sanzionatorio, tra recidiva, continuazione e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione solida, adeguata e priva di manifesta illogicità sul trattamento sanzionatorio. In particolare, ha osservato che la Corte di appello aveva già esaminato i profili relativi a recidiva, ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Quanto alla continuazione, ha chiarito che il primo giudice aveva applicato un solo aumento per la continuazione esterna con altri fatti definiti con precedente sentenza irrevocabile, omettendo però l'aumento per la continuazione interna tra i due episodi di cessione contestati; ciò non integrava un vizio motivazionale, ma anzi si traduceva in un trattamento più favorevole non emendabile in appello per divieto di reformatio in peius. Quanto all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte ha valorizzato la genericità dell'allegazione sul profitto di 40 euro, il fatto che il limitato disvalore fosse già stato considerato con il riconoscimento della lieve entità e delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, nonché la pluralità delle cessioni, indicativa di un'attività di spaccio non occasionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale base della continuazione contestata; la Corte evidenzia che l'aumento per continuazione interna non era stato applicato dal primo giudice, con conseguente trattamento più favorevole non correggibile in peius in appello

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie attenuata di lieve entità in materia di stupefacenti, già riconosciuta e valorizzata nel trattamento sanzionatorio

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; negata per genericità della deduzione, già considerazione del limitato disvalore nell'ipotesi lieve e nelle attenuanti generiche, oltre che per la pluralità delle cessioni

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato indirettamente come attenuanti generiche, riconosciute e poste in equivalenza con la recidiva

  • divieto di reformatio in peius

    impedisce alla Corte d'appello di correggere in peius un trattamento sanzionatorio più favorevole già applicato dal primo giudice, in assenza di specifica impugnazione o di base processuale idonea

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il ricorso che si limiti a reiterare censure generiche sulla motivazione della pena senza confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata.
  • La continuazione non può essere oggetto di correzione in peius in appello quando il primo giudice abbia già omesso un aumento dovuto, se la sentenza di impugnazione non sia stata investita da una specifica doglianza idonea a legittimare un peggioramento della pena.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede allegazioni concrete e specifiche sul profitto o sul danno; una deduzione generica non è sufficiente.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può essere legittimamente esclusa quando il contenuto di minore offensività del fatto sia già stato valorizzato attraverso altra qualificazione attenuata del reato e mediante le attenuanti generiche.
  • La pluralità delle condotte di cessione di stupefacente può escludere il riconoscimento di attenuanti fondate sulla tenuità del fatto, perché denota una condotta non occasionale e un inserimento in un'attività di spaccio continuativa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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