Cassazione Penale, Sentenza n. 42511/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era accusato provvisoriamente di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso (riqualificata in tentativo) ai danni di Rosario Messina, titolare di bar-tabaccheria, nell'ambito della famiglia mafiosa di Corso dei Mille. Il ricorso per cassazione deduceva vizi nell'ordinanza cautelare per insufficienza del quadro indiziario, violazioni degli artt. 275 (commi 2, 2-bis, 3), 192 e 273 cod. proc. pen., e mancata considerazione di dichiarazioni liberatorie rese da persona informata sui fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendolo decisivo e assorbente delle altre censure. Ha rilevato che le emergenze indiziarie si limitavano al contenuto di intercettazioni da cui risultava solo il conferimento di un mandato da parte del capozona Vella a Mazzè, senza alcun riscontro di concreti indizi relativi all'avvio della sequenza criminosa o al compimento anche di un tentativo. Di conseguenza la condotta emersa rappresentava un mero intento non punibile ai sensi dell'art. 115 c.p. La Corte ha annullato senza rinvio le ordinanze del G.i.p. e del Tribunale e ha disposto l'immediata rimessione in libertà di Mazzè se non detenuto per altro.
Norme richiamate
artt. 56, 110, 629, 628, 416-bis.1 cod. pen.
artt. 56, 110, 629, primo e secondo comma, in rel. all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., capo 14
Norme in base alle quali era formulata la contestazione (concorso, tentativo di estorsione e aggravante mafiosa). La Corte ha accertato che, pur essendo questi i titoli originari, la riqualificazione in tentativo non risultava sostenuta da indizi concreti sull'avvio dell'azione illecita.
art. 275 cod. proc. pen.
art. 275, commi 2, 2-bis e 3
Riguarda i presupposti per la custodia cautelare. La difesa aveva invocato un'applicazione automatica della misura non conforme ai principi costituzionali; la Corte ha sottolineato che la misura custodiale non è giustificabile in assenza di un quadro indiziario che dimostri l'avvio concreto della condotta penalmente rilevante.
artt. 192 e 273 cod. proc. pen.
artt. 192 e 273 cod. proc. pen.
Attengono alla valutazione e alla motivazione delle prove. La Corte ha rilevato vizi di travisamento probatorio e contraddittorietà della motivazione del giudice di merito nella parte in cui si è ritenuto sussistente un tentativo senza riscontri probatori dell'avvio della sequenza criminosa.
art. 115 cod. pen.
Distinzione tra mero intento e fatto punibile: la Corte ha ritenuto che il conferimento del mandato, privo di riscontri sull'avvio dell'azione, fosse da qualificare come mero intento non punibile ai sensi di tale norma.
Sentenza Corte costituzionale n. 57/2013
sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 29 marzo 2013
Citata dalla difesa per sostenere che non è legittima una applicazione automatica della custodia cautelare sulla base di presunzioni legislative; pur menzionata, la decisione della Cassazione ha invece risolto la questione sul piano dell'insufficienza degli indizi nel caso concreto.
Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
Giurisprudenza citata per affermare il principio che la Corte di legittimità non può rimettere mano alla valutazione di fattualità e all'interpretazione delle intercettazioni, salvo che sussistano errori di diritto o travisamento probatorio; qui la Corte ha ritenuto possibile intervenire per carenza di idoneità degli indizi.
Massime di principio
- La custodia cautelare per un reato tentato richiede indizi concreti non solo del progetto o dell'incarico, ma dell'avvio effettivo della sequenza criminosa; il mero conferimento di un mandato non è di per sé sufficiente.
- Le intercettazioni che documentano un incarico o un'intenzione vanno integrate da riscontri probatori che mostrino almeno l'inizio di atti idonei e diretti alla consumazione del reato per giustificare misure coercitive.
- Se la prova disponibile mostra solo un intento non concretizzatosi in atti reali, la condotta rientra nella fattispecie non punibile dell'art. 115 c.p., vanificando la legittimità della custodia cautelare basata su quella fattispecie.
- Il giudice di legittimità interviene quando emerge un travisamento probatorio o una motivazione contraddittoria del giudice di merito, specie se sono state ignorate dichiarazioni o elementi che possono scagionare l'indagato.
- In casi simili la difesa dovrebbe porre l'accento sull'assenza di elementi oggettivi dell'avvio dell'azione (attività materiali, contatti con la vittima, preparazione esecutiva) e sulla rilevanza di dichiarazioni liberatorie o mancanza di riscontri della persona offesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42458/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42462/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42463/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42464/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42465/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42466/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →