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Sentenza

Sentenza n. 4573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che, nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme dovute in forza di una sentenza del giudice del lavoro e di un decreto ingiuntivo, aveva compensato le spese processuali per il carattere seriale del contenzioso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alla compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza. Ha dedotto che la serialità del contenzioso non costituisce, di per sé, una ragione idonea a derogare al principio della soccombenza e ha contestato anche che la controversia concreta potesse essere qualificata come seriale. Il giudizio di ottemperanza era stato promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato, e di un decreto ingiuntivo, relativi al pagamento di 800 euro per spese legali già liquidate dal giudice del lavoro.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata limitatamente alla statuizione sulle spese. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’art. 92, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché adeguatamente motivate. La mera serialità del contenzioso non rientra tra tali ipotesi e non giustifica la compensazione, soprattutto quando il giudizio di ottemperanza sia stato reso necessario dall’inadempimento dell’amministrazione a un obbligo di pagamento. La serialità può tuttavia essere considerata per ridurre la misura del compenso professionale secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, quale indice di minore impegno difensivo. Le amministrazioni sono state quindi condannate a pagare 800 euro per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori e contributo unificato, nonché 300 euro per le spese del grado d’appello, oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiama l’applicazione dell’art. 92 c.p.c. alla disciplina delle spese del processo amministrativo.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

    La compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, comprese le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni individuate dalla Corte costituzionale, che devono essere specificamente motivate.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014

    il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera

    La serialità e la ridotta complessità della controversia possono incidere sulla quantificazione del compenso, in quanto indicano un minore impegno difensivo, ma non giustificano la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • La mera serialità del contenzioso non costituisce, di per sé, una delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali in deroga al principio della soccombenza; la relativa statuizione deve essere ricondotta a una delle ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. e adeguatamente motivata.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di una somma dovuta in forza di un giudicato, quando l’amministrazione abbia dato causa all’inadempimento, le spese del giudizio non possono essere compensate sulla sola base del carattere seriale della controversia.
  • La serialità del contenzioso può essere valorizzata non per escludere la condanna alle spese, ma per ridurre il compenso professionale liquidato, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, quando la controversia sia oggettivamente semplice e non presenti profili di particolare complessità.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve indicare concretamente le circostanze che integrano la soccombenza reciproca, la novità della questione, il mutamento della giurisprudenza oppure altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione fondata soltanto sulla serialità del contenzioso è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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