Cassazione Civile, Ordinanza n. 09765/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
Una società che aveva acquistato un compendio immobiliare sosteneva che una piccola porzione triangolare di suolo compresa nel bene acquistato fosse stata abusivamente occupata dal vicino, con demolizione della recinzione e appropriazione del terreno; chiedeva quindi la condanna al rilascio della porzione di area e al rifacimento del muro di recinzione. I giudici di merito avevano però rigettato la domanda, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica e di un documento comunale del 27.12.1994, che la porzione fosse stata nel tempo inglobata nella sede stradale e che ciò coinvolgesse la posizione del Comune, mai evocato in giudizio. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., contestando la ricostruzione dello stato dei luoghi e l’inesistenza di condotta appropriativa del convenuto; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente e adesione acritica alla CTU; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di accertamento della proprietà dell’area, ritenuta dalla ricorrente antecedente logico della domanda restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per la c.d. doppia conforme, poiché la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito né dimostrato la loro diversità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per erronea sussunzione del vizio, che atteneva semmai all’art. 360 n. 5 c.p.c., sia perché la sentenza d’appello era sorretta da motivazione sufficiente e non apparente; inoltre, la valutazione delle prove e l’adesione alle conclusioni del CTU rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di riferibilità alla ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva deciso sulla base dell’esclusione della legittimazione passiva del convenuto e dell’inidoneità della prova offerta dalla società attrice, senza necessità di una autonoma pronuncia sulla proprietà. La Corte ha confermato inoltre che, trattandosi di azione sostanzialmente reale, gravava sull’attrice un rigoroso onere probatorio sui fatti costitutivi della pretesa. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di ulteriori somme in favore del resistente e della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Nelle ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è soggetto a un onere di specifica indicazione delle ragioni di fatto delle due sentenze di merito.
art. 54 D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012
La riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. opera per i giudizi d'appello introdotti dal 11 settembre 2012 in poi e riduce il controllo di legittimità al minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specificamente riferibile alla ratio decidendi, altrimenti è inammissibile.
art. 2697 c.c.
Chi agisce in rivendica o in tutela reale deve provare rigorosamente i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di ricorso inammissibile possono essere liquidate somme ulteriori per responsabilità aggravata e una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata sia resa in doppia conforme e il ricorrente non indichi in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura di motivazione apparente non può essere usata per contestare la valutazione del materiale probatorio o il ragionamento giuridico del giudice di merito, ove la decisione sia comunque intellegibile e sorretta da una sia pur sintetica argomentazione.
- La valutazione delle prove, compresa l’adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione non è mancante o meramente apparente.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non è specificamente riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nelle azioni aventi natura reale, l’attore deve fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi del diritto vantato e della relativa identificazione del bene.
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