Cassazione Penale, Sentenza n. 32370/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. I motivi dedotti: (I) mancanza di sussistenza del reato e mancata valutazione delle difese (ricorrente incensurato e con stabile occupazione); (II) applicazione della misura senza adeguata valutazione prognostica della pena, con riferimento a ipotesi di pena potenzialmente al di sotto dei tre anni; (III) vizio di motivazione sulla necessità della misura custodiale e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che gli arresti domiciliari sarebbero adeguati e che, in ogni caso, le esigenze cautelari sarebbero insussistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Milano in ordine alla gravità indiziaria, richiamando le risultanze: in un fondo di proprietà di zii dell'indagato era stato scoperto un laboratorio sotterraneo con kg 29,501 di marijuana confezionata, piante, bilance, cellophane e block notes con annotazioni; presso l'abitazione del ricorrente rinvenuti gr. 1.037,40 di marijuana, gr. 56 di hashish e 520 euro in contanti; l'auto in uso al ricorrente era stata più volte notata nel fondo degli zii e parte della sostanza trovata in casa aveva tracce di infiorescenze, collegandola alla coltivazione. Tali elementi, valutati dai giudici di merito, giustificano la gravità indiziaria e una prognosi di pena non contenibile nei limiti richiamati. Il Tribunale ha inoltre motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, anche alla luce del rapporto di parentela fra gli indagati. Si segnala che, nel frattempo, il GIP ha sostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari, ma il ricorso in Cassazione è stato comunque rigettato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formulazione e limitazione delle doglianze proposte in cassazione; indica la disciplina sulle censure ammesse in questa sede e spiega perché alcune deduzioni attinenti al merito non sono esaminabili dal giudice di legittimità
art. 275, comma 2-bis, codice di procedura penale
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale per valutare la prognosi di pena e la conseguente applicabilità di misure cautelari: la Corte ha ritenuto che, per la complessità e gravità dei fatti accertati, la prognosi di pena non fosse confinabile nei limiti che renderebbero meno probabile l'applicazione di misure più afflittive
Massime di principio
- La presenza di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, confezionata e associata a strumenti per la produzione confezionamento (bilance, cellophane) e a 'libri contabili' costituisce forte elemento di gravità indiziaria per il reato di traffico/ detenzione ai fini di spaccio.
- Il rinvenimento di sostanza sia nella disponibilità di parenti e sia presso l'abitazione dell'indagato, con elementi di collegamento (es. veicolo dell'indagato presso il fondo, tracce riconducibili alla coltivazione), rafforza il giudizio di responsabilità e il fondamento delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio).
- Lo status personale dell'indagato (incensuratezza, lavoro stabile) non è di per sé sufficiente a escludere la gravità indiziaria o le esigenze cautelari quando i fatti materiali dimostrino un quadro complessivo rilevante.
- In sede di riesame/giudizio cautelare è legittimo valutare la prognosi di pena in relazione al contesto fattuale concreto: se la valutazione porta a una prevedibile pena severa, ciò può giustificare misure cautelari più afflittive.
- Le censure in Cassazione devono riguardare profili di diritto; deduzioni meramente infondate sul piano probatorio e sulla valutazione delle risultanze di fatto sono inammissibili o non apprezzabili dal giudice di legittimità.
- La sussistenza di rapporti familiari tra soggetti coinvolti in un'organizzazione di produzione/traffico può accentuare il rischio di inquinamento probatorio, giustificando misure cautelari più rigorose; tuttavia, eventuali modifiche della misura (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari) possono intervenire successivamente e incidere sulla situazione concreta dell'indagato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →