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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6610/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen., sostenendo che la condotta (lancio di una bottiglia incendiaria che aveva incendiato parzialmente l'autovettura di Ciro Grassi) si sarebbe dovuta inquadrare nella fattispecie meno grave del primo comma (pericolo di incendio) e non nell'ipotesi aggravata del secondo comma. La difesa ha rilevato l'assenza di elementi quali proporzioni dell'incendio, pericolo concreto per la pubblica incolumità e difficoltà di spegnimento, nonché l'assenza di interventi di soccorso necessari a dimostrare un incendio di grandi proporzioni. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile la questione sulla qualificazione ma, pur affrontandola, si era limitata ad assumere la deposizione del poliziotto che trovò l'auto "incendiata" senza motivare adeguatamente perché ciò fosse indice della circostanza aggravante del secondo comma dell'art. 424.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse motivato in modo sufficiente la sussistenza della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 424 cod. pen.: i giudici di merito si erano limitati ad attestare che l'auto era "incendiata" senza descrivere e valutare le circostanze (stato dei luoghi, vicinanza di persone o edifici, presenza di altre vetture, potenzialità di propagazione e difficoltà di spegnimento) che avrebbero giustificato la ricaduta nella fattispecie aggravata. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla contestata aggravante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su quel punto. Con decreto ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. ha dichiarato, però, irrevocabile la pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato (la condanna per il fatto resta efficace e non rinnovabile in cassazione).

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Distinzione tra primo comma (danneggiamento seguito da pericolo/incendio - non richiede necessariamente il verificarsi dell'incendio, ma l'idoneità della condotta a determinarlo) e secondo comma (ipotesi aggravata che richiede valutazione del carattere distruttivo/diffusivo e della difficoltà di spegnimento, con pericolo per la pubblica incolumità). La valutazione è prognostica ex ante basata sulle circostanze al momento della condotta.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Consente di dichiarare irrevocabile la sentenza di merito quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato quando la Cassazione annulla solo per vizi che non incidono sulla responsabilità definitiva; qui la condanna rimane irrevocabile mentre è annullata la valutazione dell'aggravante per essere rimessa al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Il giudice di appello può e deve esaminare d'ufficio la sussistenza o l'insussistenza di circostanze aggravanti qualora emergano dalla ricostruzione fattuale, anche se non dedotte dall'appellante.
  • Per distinguere tra il primo e il secondo comma dell'art. 424 cod. pen. è necessario un accertamento fattuale dettagliato: non è sufficiente l'affermazione generica che la cosa era "incendiata", bisogna descrivere elementi come estensione del fuoco, potenziale di propagazione, presenza di terzi o di strutture esposte, difficoltà di spegnimento.
  • La valutazione sulla ricorrenza del pericolo di incendio è una prognosi ex ante fondata sulle circostanze esistenti al momento della condotta; non rilevano interventi successivi che abbiano attenuato il rischio, salvo che tali interventi fossero prevedibili o già in atto.
  • Una motivazione carente circa la sussistenza di un'aggravante porta alla cassazione limitata dell'elemento contestato e al rinvio per nuovo esame, mentre l'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile se non viziata.
  • In casi analoghi la difesa può far valere l'assenza di elementi probatori che dimostrino la capacità del fuoco di espandersi e di creare pericolo per la collettività al fine di ottenere il riconoscimento della fattispecie meno grave.

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