Cassazione Civile, Ordinanza n. 04988/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, poi trasposta nel giudizio di merito a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione, avverso due atti di pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 e contro le cartelle di pagamento presupposte, che la società deduceva mai notificate. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo che essa non avesse assolto l'onere di provare la necessità di produrre gli originali dei documenti attestanti la regolarità della notifica delle cartelle, reputando non idoneo il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 22 ss. d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che il disconoscimento era efficace perché aveva negato in radice l'esistenza degli originali delle relate di notifica, e che le copie prodotte erano prive di attestazione di conformità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il disconoscimento della conformità all'originale di un documento prodotto in copia è validamente effettuato, ai sensi dell'art. 2719 c.c., anche quando la parte contesti espressamente l'esistenza dell'originale. Poiché la contribuente aveva negato l'esistenza degli originali delle relate di notifica, la CTR ha errato nel considerare inefficace il disconoscimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 2719 c.c. per contestare l'utilizzabilità della documentazione prodotta in copia.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della copia è efficace anche quando la parte neghi espressamente l'esistenza dell'originale; tale negazione integra il grado di specificità richiesto.
artt. 22 ss. d.lgs. n. 82/2005
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione al regime della documentazione informatica e della conformità delle copie.
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Indicato come base normativa degli atti di pignoramento oggetto di opposizione.
art. 380-bis c.p.c.
Citato per precisare che nel procedimento camerale la Corte può discostarsi dalla proposta del consigliere relatore.
Massime di principio
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia è validamente effettuata quando la parte indichi specificamente le difformità rispetto all'originale oppure neghi l'esistenza stessa dell'originale.
- La negazione dell'esistenza dell'originale di una copia documentale soddisfa, di per sé, il requisito di specificità richiesto per il disconoscimento ex art. 2719 c.c.
- Nel giudizio di legittimità in camera di consiglio, il Collegio non è vincolato alla proposta del consigliere relatore e può decidere in senso diverso.
- Quando il giudice di merito esclude l'efficacia di un disconoscimento nonostante sia stata contestata l'esistenza dell'originale, incorre in errore di diritto sulla disciplina della prova documentale.
Come è indicizzato
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