Ordinanza n. 138/2026 - Parma, Sezione 1
per l’accertamento - del silenzio-inadempimento serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata in data 8 settembre 2025; - della fondatezza della pretesa all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo; …………………per l’annullamento… – con atto di “motivi aggiunti” – del provvedimento di concessione al ricorrente dell’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, adottato dell’U.T.G. - Prefettura di Parma in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza e successivo provvedimento prefettizio di accoglimento condizionato alla disponibilità di posti
Esito
La controversia
Il ricorrente, dopo avere manifestato presso la Questura la volontà di chiedere protezione internazionale e avere formalizzato la domanda, chiedeva alla Prefettura l’accesso alle misure di accoglienza, dichiarando l’assenza di mezzi di sussistenza. Lamentava l’inerzia dell’Amministrazione protrattasi per oltre quattro mesi e chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa all’accoglienza, oltre a una misura cautelare immediata. Nel corso del giudizio la Prefettura adottava un provvedimento espresso, accogliendo la richiesta ma precisando che l’inserimento in una struttura sarebbe avvenuto quando fosse stato disponibile un posto, secondo l’ordine cronologico delle istanze, con priorità per le situazioni di vulnerabilità e per le ulteriori priorità previste dalla normativa. Il ricorrente impugnava tale provvedimento con motivi aggiunti, ritenendolo lesivo.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né il ricorso avverso il silenzio né i motivi aggiunti. Ha rilevato che, durante il giudizio instaurato con il rito speciale sul silenzio, è sopravvenuto un provvedimento espresso connesso all’oggetto della controversia e che tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti. Ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., ha quindi disposto la conversione dal rito del silenzio al rito ordinario, ordinando alla Segreteria di rimettere la causa sul ruolo per la successiva trattazione. Ogni ulteriore questione processuale, di merito e sulle spese è stata espressamente riservata. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 117, comma 5, c.p.a.
nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito
La sopravvenienza di un provvedimento espresso connesso all’oggetto del giudizio sul silenzio, se impugnato con motivi aggiunti, comporta la prosecuzione dell’intero giudizio secondo il rito previsto per il nuovo atto, nel caso concreto il rito ordinario.
art. 117 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 55 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per la tutela cautelare, ma l’istanza cautelare è stata successivamente rinunciata e non è stata decisa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenienza di un provvedimento espresso o di un atto connesso all’oggetto della controversia consente al ricorrente di impugnarlo con motivi aggiunti nei termini e secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento.
- Quando il provvedimento sopravvenuto viene impugnato con motivi aggiunti, l’intero giudizio sul silenzio prosegue secondo il rito applicabile al nuovo atto, con conversione dal rito speciale ex art. 117 c.p.a. al rito ordinario ove questo sia il rito previsto.
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