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Sentenza

Sentenza n. 1429/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, notificata in forma esecutiva al Ministero il 22 dicembre 2025 e passata in giudicato il 19 gennaio 2026. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando l’Amministrazione al riconoscimento del beneficio e all’accredito sulla piattaforma. Dedotta la perdurante inerzia ministeriale, il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accertato l’inottemperanza del Ministero: la sentenza passata in giudicato non risultava eseguita e l’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento. È stato quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, mediante pagamento della somma dovuta, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie, comprese l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stata invece applicata l’astreinte: richiamando l’Adunanza plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e la cui attribuzione deve essere eseguita dall’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza può escluderla quando ricorrano ragioni ostative, valutate discrezionalmente anche in relazione ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione

    La disposizione, combinata con l’art. 87, comma 3, c.p.a., è stata utilizzata per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione

    La disposizione concorre a individuare il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso nel rito camerale di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni condiziona l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali; prima della sua scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un’amministrazione statale per l’esecuzione di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro, l’azione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudicato non è stato eseguito, spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione formale in giudizio, senza documentazione del pagamento o dell’esecuzione, non è sufficiente.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, includendo nelle sue attribuzioni tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie al pagamento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per reperire e rendere disponibile la somma dovuta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano ragioni ostative, tra cui, valutate in concreto, la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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