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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29594/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da un soggetto che sosteneva di avere utilizzato da lungo tempo un magazzino, ricevuto a titolo gratuito dal suocero, per fini personali e in modo esclusivo. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la relazione con il bene derivasse da un comodato familiare e non da un possesso utile ad usucapire, mancando la prova di un atto di interversione del possesso. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., assumendo che i suoi atti di utilizzo esclusivo, manutenzione, sostituzione della porta, deposito di attrezzi e svolgimento di attività economica sul bene dimostrassero il possesso 'uti dominus' per il tempo utile all'usucapione; 2) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento ad alcune dichiarazioni testimoniali sull'individuazione dell'immobile. I resistenti hanno contestato le censure con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando la disponibilità del bene derivi da un rapporto obbligatorio o comunque da un atto del proprietario non traslativo del possesso, grava su chi invoca l'usucapione l'onere di provare non solo la disponibilità materiale del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo richiesto e, soprattutto, un'interversione del possesso manifestata all'esterno e rivolta contro il proprietario. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui il bene era stato concesso gratuitamente nell'ambito di rapporti familiari, sicché l'uso esclusivo e gli atti di conservazione o miglioramento non bastavano a mutare il titolo della relazione con la cosa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di 'doppia conforme'. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con gli ulteriori effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede il possesso utile per il tempo stabilito dalla legge; non basta la mera disponibilità materiale del bene se la relazione deriva da un titolo personale o da un rapporto non traslativo del possesso.

  • art. 1141, comma 1, c.c.

    La presunzione di possesso opera solo quando sia dimostrato un potere di fatto pubblico e indisturbato sulla cosa e non risulti che esso sia nato come mera detenzione; in tal caso incombe su chi allega la detenzione provare il relativo titolo o la tolleranza del proprietario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può ridursi a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile quando ricorra la c.d. doppia conforme nei limiti applicabili nel caso di specie.

  • art. 54 D.L. 83/2012

    È richiamato quale disciplina processuale applicabile ratione temporis alla preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • L. 134/2012

    Conversione del D.L. 83/2012, richiamata per la disciplina processuale applicabile al giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Chi invoca l'usucapione deve provare non soltanto la disponibilità materiale del bene, ma anche un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo di legge.
  • Se la relazione con il bene nasce da un rapporto personale, familiare o comunque da un titolo non traslativo del possesso, non opera automaticamente la presunzione di possesso utile ad usucapire.
  • L'interversione del possesso non può consistere in una mera volontà interna o nell'uso esclusivo del bene: è necessaria una manifestazione esterna, inequivoca e rivolta contro il proprietario, idonea a rendere percepibile il mutamento del titolo.
  • Atti di semplice gestione, manutenzione, conservazione o miglioramento del bene non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'interversione del possesso.
  • In cassazione, la censura formalmente proposta come violazione di legge non è ammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è precluso quando ricorra la doppia conforme nei limiti processuali applicabili.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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