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Sentenza

Sentenza n. 3827/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1383/2025 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202504561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza n. 1383/2025 del Tribunale di Milano, nelle more del giudizio di ottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 1383/2025 del Tribunale di Milano, lamentando la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 30 giugno 2026, hanno dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’amministrazione ha eseguito la sentenza oggetto di ottemperanza e non residuava quindi un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento unitamente alle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente la pronuncia oggetto del giudizio nei termini stabiliti dal giudicato, viene meno l’interesse attuale alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento dell’amministrazione nelle more del giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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