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Sentenza

Sentenza n. 7045/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensiva: 1 – del provvedimento emesso in data 6/09/2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione VI – Normativa tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti, iscritto al Registro Ufficiale con il n. U.0267420, a firma del Dirigente Ing. Lorenzo Mastroeni, a mezzo del quale è stato chiesto “il ritiro del prodotto in parola”, segnatamente delle semimaschere facciali FFP2 appartenenti al lotto di produzione n. 0321M803 fabbricate dalla Tech Print s.r.l. “e …. a redigere un piano di azione correttivo volto ad informare i distributori e i consumatori in merito alle non conformità riscontrate” dandone successiva comunicazione anche “alla Camera di Commercio … la quale avrà cura di verificare la campagna di informazione promossa e l'efficacia degli interventi intrapresi”; 2 – nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente anche se non conosciuto, soprattutto se menzionato nel presente ricorso e se lesivo e/o ostativo al suo accoglimento;

Giustizia amministrativa202214766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale che ha disposto il ritiro e il divieto di circolazione di un lotto di semimaschere FFP2 non conformi, imponendo anche un piano di azione correttivo e informativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale sostenendo, anzitutto, di essere estranea alla catena di fornitura rilevante, poiché le semimaschere erano state commercializzate da una società distributrice con il proprio logo. Ha dedotto eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ha inoltre denunciato la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che le non conformità fossero soltanto informative e che il ritiro non fosse concretamente attuabile nei suoi confronti. Infine, ha dedotto la violazione degli artt. 8 e 12 del regolamento sui dispositivi di protezione individuale, affermando che le condotte contestate fossero imputabili alla distributrice, la quale avrebbe dovuto essere considerata fabbricante per avere apposto il proprio marchio sulla confezione. È stato anche richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate e connesse le censure, nonché non necessario il rinvio pregiudiziale per la chiarezza delle disposizioni applicabili. Il Collegio ha qualificato la ricorrente come fabbricante ai sensi dell’art. 3, n. 4, del regolamento (UE) 2016/425, poiché aveva prodotto le semimaschere, le aveva commercializzate con il proprio marchio e le aveva fornite per l’immissione sul mercato. In tale qualità, la ricorrente era responsabile del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, compresi gli obblighi informativi e documentali previsti dall’allegato II, nonché della predisposizione delle istruzioni e informazioni necessarie. La sottoscrizione della dichiarazione UE di conformità comportava inoltre l’assunzione della responsabilità per la conformità del DPI. La successiva apposizione, da parte della distributrice, del proprio logo sulla busta e l’eventuale responsabilità di quest’ultima non escludevano né elidevano la responsabilità propria del fabbricante. Il divieto di circolazione e il ritiro erano quindi misure riferibili anche al fabbricante che aveva immesso il prodotto sul mercato e risultavano proporzionati alla non conformità accertata. Il TAR ha anche rilevato che non risultava concretamente applicata alla ricorrente l’eventuale sanzione amministrativa preannunciata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del Ministero, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge, e compensate nei rapporti con la società controinteressata.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/425, art. 3, n. 4

    il “fabbricante” è “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale”

    È fabbricante il soggetto che produce un dispositivo di protezione individuale e lo commercializza con il proprio nome o marchio; tale qualificazione permane anche se il prodotto è successivamente distribuito o confezionato da altro operatore.

  • Regolamento (UE) 2016/425, art. 8

    All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II

    Gli obblighi del fabbricante comprendono il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza e la garanzia che il DPI sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili; tali obblighi ricomprendono le carenze informative accertate nel caso concreto.

  • Regolamento (UE) 2016/425, art. 15

    Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal presente regolamento

    La sottoscrizione della dichiarazione UE di conformità comporta l’assunzione della responsabilità del fabbricante per la conformità del prodotto al regolamento.

  • Regolamento (UE) 2016/425, allegato II

    I requisiti essenziali di salute e sicurezza includono, secondo la decisione, specifici obblighi informativi e documentali relativi alle prove tecniche, alla capacità filtrante, ai limiti e alla destinazione d’uso, agli avvertimenti e alla durata di utilizzo della semimaschera.

  • Regolamento (UE) 2016/425, art. 12

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha respinto la censura ritenendo applicabile la disciplina sulla responsabilità del fabbricante e non esclusa la responsabilità della ricorrente dalla condotta dell’altro operatore.

Massime di principio

  • Ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, è fabbricante il soggetto che produce un DPI e lo commercializza con il proprio nome o marchio, anche quando il prodotto viene successivamente distribuito o confezionato da un diverso operatore economico.
  • Il fabbricante di un DPI risponde anche delle non conformità informative e documentali previste dai requisiti essenziali di salute e sicurezza, comprese quelle relative alle istruzioni, agli avvertimenti, alla destinazione d’uso, ai limiti di utilizzo e alle caratteristiche dichiarate del prodotto.
  • La sottoscrizione della dichiarazione UE di conformità comporta per il fabbricante l’assunzione della responsabilità della conformità del DPI al regolamento applicabile.
  • La responsabilità eventualmente concorrente del distributore o di altro operatore della catena di fornitura non esclude la responsabilità propria del fabbricante che abbia immesso sul mercato il prodotto non conforme.
  • Il ritiro e il divieto di circolazione di un DPI non conforme possono essere legittimamente rivolti al fabbricante che lo ha immesso sul mercato, anche quando le non conformità siano di natura informativa e non riguardino le caratteristiche tecniche essenziali del prodotto.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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