Ordinanza n. 526/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: a) della Disposizione del Dirigente del Servizio antiabusivismo del Comune di Napoli n. 172/A/2025 dell’8.10.2025, notificata il successivo 17.11.2025, avente ad oggetto: “Ordinanza per l'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive eseguite presso l’immobile sito in via del Cassano n. 319. (contenzioso amministrativo CA n.180/2024)”; b) delle “risultanze istruttorie del 05/08/2025” a firma del responsabile del procedimento, Istr. tec. Claudio Acerra, menzionate nel provvedimento sub a) e non conosciute; c) dell’informativa di servizio U.O.T.E. n. 105471, PG/376415 del 23/04/2024, degli agenti del Servizio Polizia Locale - UO Secondigliano, menzionata nel provvedimento sub a) e non conosciuta; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione comunale per l’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, concernenti la realizzazione di un muretto in lapilcemento qualificato come ampliamento dell’unità immobiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, la disposizione del dirigente del Servizio antiabusivismo del Comune di Napoli che ingiungeva l’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive realizzate presso l’immobile di sua proprietà. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori richiamati nella disposizione, non conosciuti dalla ricorrente, e ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la natura demolitoria dell’intervento e il pregiudizio prospettato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., sospendendo l’efficacia del provvedimento comunale impugnato. La misura è stata concessa in ragione del pregiudizio irreparabile ritenuto insito, in re ipsa, nell’ingiunta demolizione delle opere, consistenti nella realizzazione di un muretto in lapilcemento asseritamente integrante un ampliamento dell’unità immobiliare. La sospensione è stata disposta per consentire la decisione di merito a situazione materiale invariata, re adhuc integra. L’udienza pubblica di merito è stata fissata alla seconda udienza del mese di gennaio 2027, con data da comunicarsi successivamente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in considerazione del pregiudizio irreparabile derivante dall’esecuzione della demolizione.
Massime di principio
- Nell’ambito della tutela cautelare contro un ordine di demolizione o di ripristino, l’esecuzione dell’intervento può integrare un pregiudizio irreparabile, giustificando la sospensione dell’efficacia dell’atto per preservare l’integrità della situazione materiale fino alla decisione di merito.
- Quando l’esecuzione dell’ordine di demolizione comporta la trasformazione irreversibile dei luoghi, il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare per consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra.
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