Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/04/2022 n. 1951 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso appello - Difensore costituito - Sentenza primo grado - Data deposito - Decorrenza termine lungo - Sei mesi - Rileva - Sentenza primo grado - Sentenza primo grado - Data deposito - Data pubblicazione - Differente indicazione - Esclusione - Sentenza primo grado - Data ricevimento dispositivo - Decorrenza termine lungo - Sei mesi - Non rileva - Ricorso appello - Proposizione tardiva - Rileva - Inammissibilità ricorso appello - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha presentato appello tardivo rispetto al termine lungo di sei mesi previsto per la proposizione dell'appello nel processo tributario; si è discusso quale data faccia decorrere il termine (data di deposito della sentenza, data di pubblicazione o data di ricevimento del dispositivo da parte del difensore tributario costituito).

La decisione

Il tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso per appello perché tardivo. Per la decorrenza del termine lungo di sei mesi rileva unicamente la data di deposito della sentenza di primo grado; la data di ricevimento del dispositivo da parte del difensore tributario costituito non rileva. Solo nel caso in cui nella sentenza sia indicata una data di deposito diversa dalla data di pubblicazione può emergere una diversa decorrenza, ma in ogni caso è la data di deposito che conta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    Il termine lungo per proporre l'appello nel processo tributario è di sei mesi e, secondo l'interpretazione adottata, la decorrenza va calcolata dalla data di deposito della sentenza di primo grado.

  • Cass. SS.UU. 18569/2016

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il termine decorre dalla data di deposito della sentenza; la data di ricezione del dispositivo da parte del difensore non modifica la decorrenza, salvo che nella sentenza stessa sia espressamente indicata una data di deposito diversa dalla data di pubblicazione.

Massime di principio

  • Per calcolare il termine di sei mesi per proporre l'appello nel processo tributario si prende come data iniziale la data di deposito della sentenza di primo grado.
  • La ricezione del dispositivo della sentenza da parte del difensore tributario costituito non interrompe né sospende il termine: non rileva ai fini della decorrenza del termine lungo.
  • Se nella sentenza sono indicate data di deposito e data di pubblicazione differenti, va considerata la data di deposito come momento da cui decorre il termine; se non è indicata una data di deposito diversa, vale comunque il deposito.
  • Il difensore/ricorrente deve verificare sempre la data di deposito indicata nella sentenza (o ottenere certificazione del deposito) e calcolare il termine dai quella data; in caso di dubbio è prudente agire tempestivamente per evitare inammissibilità per tardività.
  • Eventuali eccezioni possono derivare da norme specifiche o da diversa indicazione formale nella sentenza: verificare sempre il testo della decisione e la normativa applicabile prima di computare i termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.