Cassazione Penale, Ordinanza n. 13042/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure formulate non rientravano tra i motivi ammissibili avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato per traffico di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello resa all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Deduceva un vizio di mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il ricorso fosse diretto contro una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, poiché contro tale decisione sono proponibili solo censure sulla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo, nonché, in ipotesi, sulla legalità della sanzione; non sono invece deducibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile solo per vizi attinenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere con ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello, se la doglianza non rientra nei motivi consentiti.
art. 599-bis c.p.p.
È richiamato come base procedurale della decisione di appello concordata; il ricorso è inammissibile se non investe i soli profili ammissibili.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello pronunciata in seguito a concordato tra le parti sono deducibili in cassazione soltanto censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la conformità della decisione al contenuto dell'accordo.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per riproporre motivi rinunciati o per lamentare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se tali doglianze esulano dai motivi ammessi.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti e non emergono ragioni ostative, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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