Sentenza n. 6405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti del GSE di rigetto di tre Richieste di Verifica e Certificazione relative a interventi di efficientamento energetico mediante UPS e contro i conseguenti atti di annullamento di precedenti RVC
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo che il primo giudice avrebbe dovuto esercitare d'ufficio i poteri istruttori previsti dall'art. 64 c.p.a. per acquisire dal GSE la prova dell'invio, tramite PEC, di un'ulteriore istanza di proroga del termine concesso nel procedimento di verifica e di parte della documentazione richiesta. Ha sostenuto di non aver potuto depositare tempestivamente la ricevuta PEC in formato EML per l'impossibilità del nuovo amministratore di accedere alla precedente casella certificata. Ha inoltre riproposto i motivi del ricorso di primo grado, concernenti il difetto di istruttoria, il difetto dei presupposti, il travisamento dei fatti, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti del GSE. In primo grado la società aveva lamentato che il GSE avesse concluso il procedimento senza considerare il sequestro penale della documentazione e senza concedere ulteriori proroghe, nonché richiedendo documentazione ulteriore rispetto a quella originariamente prevista; il GSE aveva invece rilevato la mancata produzione di documenti necessari a verificare l'identità e i poteri dei firmatari, la qualità dei clienti quali beneficiari dei risparmi, i recapiti telefonici, l'installazione e la data di installazione degli UPS, la potenza elettrica dichiarata e lo statuto societario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori officiosi: l'art. 64, comma 1, c.p.a. pone sulle parti l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle domande, mentre il metodo acquisitivo può operare per colmare squilibri informativi quando la prova sia nella disponibilità dell'amministrazione. Nel caso concreto, le ricevute PEC di accettazione e consegna erano nella disponibilità della società mittente; non vi era quindi uno squilibrio processuale che giustificasse l'intervento officioso, né il giudice può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Il Collegio ha inoltre rilevato che il documento PEC asseritamente rinvenuto non risultava depositato neppure in appello; il testo dell'istanza di proroga, privo di ricevute o di altra data certa, non dimostrava l'invio né la ricezione da parte del GSE, che ne aveva negato la ricezione. È stata ritenuta corretta anche la declaratoria di tardività del deposito documentale effettuato in primo grado, poiché il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. è perentorio. In ogni caso, anche ipotizzando l'invio dell'istanza, una mera richiesta dilatoria non avrebbe imposto al GSE di sospendere ulteriormente il procedimento: la Procura aveva già autorizzato l'estrazione di copia della documentazione sequestrata e il GSE aveva concesso una proroga congrua sino al 18 aprile 2018. Il principio di autoresponsabilità proprio del sistema degli incentivi impone all'operatore di dimostrare tutti i presupposti per l'ammissione e la conservazione del beneficio. Le censure di primo grado sono state dichiarate non esaminabili nella forma utilizzata: l'art. 101, comma 2, c.p.a. consente la riproposizione delle sole domande ed eccezioni assorbite o non esaminate, mentre il TAR aveva esaminato e respinto tutti i motivi. Se qualificate come motivi d'appello, le censure erano comunque inammissibili per difetto di specificità, poiché si limitavano a trascrivere i motivi originari senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza appellata. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
L'art. 64, comma 1, pone a carico delle parti l'onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità riguardo ai fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
I poteri istruttori officiosi e il metodo acquisitivo non possono supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio quando la prova era nella disponibilità della parte; possono intervenire per colmare squilibri informativi rispetto ad atti nella disponibilità dell'amministrazione.
art. 2697 c.c.
Chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.
La parte che allega l'invio di una comunicazione PEC deve provarne l'effettiva trasmissione e ricezione quando le relative ricevute sono nella sua disponibilità.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito documentale hanno natura perentoria.
La documentazione depositata oltre il termine non può essere utilizzata ai fini della decisione.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Il principio di specificità dei motivi di appello impone una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
La mera reiterazione o trascrizione dei motivi di primo grado, senza confronto con le rationes decidendi della sentenza, non integra motivi d'appello ammissibili.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La riproposizione riguarda le sole domande ed eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado.
Le censure già esaminate e respinte dal primo giudice devono essere contestate con specifici motivi d'appello e non possono essere semplicemente riproposte.
art. 3 l. 241/1990
La società ne aveva dedotto la violazione per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito in appello perché riproposta impropriamente e comunque senza specificità.
D.M. 28 dicembre 2012
Costituisce il quadro normativo richiamato per la verifica della conformità delle Richieste di Verifica e Certificazione e per il sistema dei Certificati Bianchi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte deve provare i fatti costitutivi della propria domanda mediante gli elementi probatori nella sua disponibilità; i poteri istruttori officiosi e il metodo acquisitivo non possono trasformarsi in una relevatio ab onere probandi.
- Il metodo acquisitivo può giustificare l'intervento officioso del giudice per colmare uno squilibrio informativo quando la prova sia nella disponibilità dell'amministrazione, ma non quando il documento, come le ricevute PEC di accettazione e consegna, sia nella disponibilità della parte privata che lo invoca.
- La mera produzione del testo di un'istanza privo della ricevuta PEC, di una data certa o di altri elementi attestanti l'invio non dimostra la trasmissione né la ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione.
- Nel sistema degli incentivi energetici opera un principio di autoresponsabilità: l'operatore deve dimostrare tutti i presupposti necessari per l'ammissione e la conservazione del beneficio, e una richiesta meramente dilatoria non obbliga il gestore a differire ulteriormente la conclusione del procedimento dopo la concessione di una proroga congrua.
- La riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a. è riservata alle domande e alle eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado; le censure già esaminate e respinte devono essere impugnate con motivi specifici, diretti contro le rationes decidendi della sentenza.
- Nel giudizio amministrativo d'appello, la mera trascrizione dei motivi di primo grado non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione quando non contiene una critica puntuale alle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
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