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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19272/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha modificato la decisione impugnata e ha confermato il rigetto della pretesa ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto nei gradi di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di costituzione del Comune intimato. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società appaltatrice aveva eseguito lavori urgenti commissionati dal sindaco per la predisposizione di un'area giochi per bambini e aveva chiesto il pagamento del corrispettivo indicato in fattura. Il Tribunale aveva riconosciuto solo parte della somma richiesta, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la maggiore pretesa, non ripetibili alcune voci e corretta la stima tecnica. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 32 del d.P.R. 207/2010, sostenendo che la collocazione geografica del Comune e le difficoltà di accesso avrebbero dovuto incidere sui prezzi; 2) violazione del d.lgs. 81/2008, per non avere incluso i costi della sicurezza del cantiere; 3) violazione del d.m. 29 aprile 2015 e dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di appello aderito alla consulenza tecnica senza adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito, formulate in modo generico e non autosufficiente, non confrontate con la motivazione impugnata e, in ogni caso, incompatibili con la mancanza di un valido contratto scritto con la pubblica amministrazione, requisito necessario ad substantiam. Ha inoltre rilevato che le spese per la sicurezza non risultavano specificamente indicate e quantificate nella documentazione prodotta.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato formalmente proposto per violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare accertamenti di fatto e valutazioni di merito.

  • art. 32 d.P.R. 207/2010

    "i prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata"

    la norma non contiene la regola che la ricorrente assumeva violata; comunque il richiamo al prezzario regionale non era stato specificamente allegato, trascritto, prodotto e localizzato.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    "gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato..."

    la Corte ha richiamato la disciplina degli impegni di spesa degli enti locali e la regola secondo cui, in mancanza dei presupposti formali e contabili, il rapporto obbligatorio può ricadere sul funzionario o amministratore che abbia consentito la fornitura.

  • art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 267/2000

    è richiamato come limite alla riconoscibilità di alcune partite di spesa fuori bilancio.

  • art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000

    richiamato nel quadro della necessaria attestazione di copertura finanziaria per l'assunzione della spesa.

  • d.lgs. 81/2008

    è stato invocato per sostenere la debenza dei costi della sicurezza, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e perché tali costi non risultavano documentati nella fattura e negli allegati.

  • d.m. 29 aprile 2015, Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    il richiamo è stato ritenuto non comprensibile e comunque inconferente rispetto a lavori eseguiti nel 2009-2010.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato per contestare l'adesione del giudice di appello alla consulenza tecnica, ma senza specificare il contenuto delle critiche e senza evidenziare errori di valutazione rilevabili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione tecnica compiuta dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione la norma realmente pertinente, il contenuto degli atti o dei documenti richiamati e il passaggio della decisione impugnata oggetto di critica.
  • Le voci di prezzo o di costo pretese in un rapporto con la pubblica amministrazione devono risultare specificamente allegate, documentate e quantificate; non è sufficiente un richiamo generico a prezzari o a costi di settore.
  • Per i contratti con la pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ad substantiam; l'esistenza di delibere autorizzative o di comportamenti concludenti non può supplire alla mancanza dell'atto contrattuale sottoscritto.
  • In difetto dei presupposti formali e contabili previsti per l'assunzione della spesa pubblica, l'obbligazione verso il terzo può non gravare sull'ente nei termini pretesi, secondo la disciplina degli enti locali richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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