Cassazione Penale, Sentenza n. 2585/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva: assolto Owheri da alcuni capi e rideterminato la pena per gli altri addebiti; confermato integralmente la condanna di Okosodo per più capi (rapina aggravata e lesioni). Le censure riguardavano in particolare vizi di motivazione e violazione di legge: contestazione delle modalità di identificazione (mancato riconoscimento fotografico, discrepanze fisiche), significato delle banconote sequestrate (assenza di piegature), attendibilità delle immagini di videosorveglianza (abbigliamento, bicicletta), valorizzazione delle celle telefoniche, e deduzioni sull'errata determinazione della pena (mancato riconoscimento dello stato di incensuratezza e possibile reformatio in peius ai sensi dell'art. 597 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione adeguata: immediato arresto dopo i fatti, sequestro della spranga e delle banconote piegate in modo peculiare corrispondenti alla somma sottratta, riconoscimento della vittima nei termini ritenuti rilevanti, congrua valutazione di elementi indiziari convergenti (celle telefoniche, immagini video, indumento con segni individuanti). Quanto alla questione della presunta reformatio in peius, la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul fatto che l'appello possa rideterminare la pena quando cambia la struttura del cumulo o il reato più grave, senza violare il divieto se non si oltrepassano limiti stabiliti dalla legge o dalla giurisprudenza consolidata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha dato atto che il procedimento si è svolto secondo tale disciplina
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Parametro per la valutazione dell'apparato indiziario: la Corte di merito ha valutato la convergenza e la convergenza degli indizi nel rispetto dei criteri di giudizio previsti dall'art. 192, comma 2
Codice di procedura penale, art. 597
Norma che tutela l'imputato dall'aggravamento della posizione in appello; la Cassazione ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'appello non viola il divieto di 'reformatio in pejus' quando la modificazione della composizione del cumulo o del reato più grave comporti una nuova determinazione della pena
Codice penale, art. 81
Riguarda il cumulo giuridico delle pene (continuazione); gli artt. 81, 132, 133 sono richiamati in relazione alla determinazione della pena nel fenomeno della continuazione
Codice penale, artt. 132-133
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la rideterminazione della pena operata in appello alla luce delle circostanze complessive
Sez. U. n. 16208/2014 (giurisprudenza di legittimità)
Principio interpretativo sulla determinazione del cumulo e sulle conseguenze di variazioni nella configurazione dei reati presi in considerazione che giustifica la possibilità di rivedere la determinazione della pena in appello in presenza di novazione strutturale
Sez. 5, n. 44632/2021; Sez. 2, n. 2867/2021; Sez. U. n. 40910/2005 (Morales)
Precedenti giurisprudenziali citati per puntualizzare i criteri di legittimità in tema di reformatio in pejus e di rideterminazione della pena in caso di assoluzione di taluni reati
Massime di principio
- Un mancato riconoscimento fotografico non è necessariamente decisivo: va valutato nel contesto probatorio complessivo (immediatezza dell'arresto, sequestro di oggetti usati nel reato, riconoscimento in altro momento, elementi indiziari convergenti).
- La corrispondenza di particolari materiali (es.: modo caratteristico di piegare banconote) può avere valore individualizzante se adeguatamente documentata e collegata al fatto criminoso.
- Elementi tecnici di contesto (agganci delle celle telefoniche, immagini di videosorveglianza, segni particolari dell'abbigliamento) sono valutabili cumulativamente come prova indiziaria purché la valutazione rispetti i parametri dell'art. 192 c.p.p..
- Le doglianze generiche o meramente ripropositive rispetto alla valutazione di merito sono spesso ritenute inammissibili in Cassazione; il ricorso deve indicare errori di diritto o vizi specifici di motivazione.
- Sul piano della determinazione della pena e della 'reformatio in pejus', l'appello che modifica la composizione dei reati (es. assoluzione per il reato ritenuto più grave) può legittimamente rideterminare il trattamento sanzionatorio senza violare il divieto se la novazione strutturale giustifica la nuova quantificazione.
- In presenza di prove indiziarie multiple e convergenti, il giudice può fondare una condanna anche senza prova diretta, purché le singole indagini e gli elementi tecnici siano adeguatamente motivati e non contraddittori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2558/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →