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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2487/2022 del 21/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pugliese era stato condannato per falsificazione di documenti ai fini della stipula di un contratto di assicurazione relativo a un'autovettura riconducibile alla società Morra Cars s.r.l., di cui era amministratore unico, e per aver beneficiato della polizza. In cassazione il ricorrente deduceva illogicità della motivazione e travisamento della prova sostenendo di essere stato solo "testa di legno" di una società inesistente e che le frodi fossero state commesse da altro soggetto (Pierro Giuseppe). Contestava quindi la addebitabilità della condotta e la sua responsabilità reale rispetto alla stipula del falso contratto assicurativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che la doppia conformità delle decisioni di primo e secondo grado integri una motivazione complessiva che non è stata travisata: tribunale e corte d'appello hanno ricondotto il fatto alla responsabilità del ricorrente in quanto amministratore unico di una società effettivamente iscritta alla Camera di Commercio e destinatario del beneficio della polizza. Il ricorso è stato ritenuto generico nelle allegazioni su altri soggetti coinvolti e le nuove censure sono state dichiarate inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    La fattispecie penalmente rilevante riguarda la falsificazione di documenti utilizzati per la stipula del contratto assicurativo; la sentenza applica la norma ritenendo integrato il reato in concorso con altro soggetto.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte dichiara inammissibili anche i motivi nuovi presentati in fase di memoria, in applicazione delle regole sulla proposizione di nuovi motivi in cassazione.

Massime di principio

  • Se sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello formulano decisioni conformi e motivate, la Cassazione valuta la motivazione come un unico corpo: è molto difficile ottenere la riforma per presunto travisamento della prova a meno che non emerga una macroscopica discrepanza tra le motivazioni e l'intero compendio probatorio.
  • La mera affermazione di essere una "testa di legno" o che la società sia inesistente non è sufficiente se risultano iscrizioni ufficiali (es. Camera di Commercio) e se il ruolo formale consente di ritenere un interesse concreto nella stipula del contratto.
  • Le allegazioni generiche su responsabilità di terzi (senza prova precisa o indicazione puntuale di elementi probatori nuovi) non superano il vaglio in cassazione e vengono considerate ininfluenti rispetto alla valutazione dei giudici di merito.
  • I nuovi motivi introdotti successivamente nel processo di cassazione possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4; è quindi essenziale proporre tutte le censure rilevanti nel tempo e modo prescritti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, in base alla gravità e alla colpa, anche al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.

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