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Ordinanza

Ordinanza n. 8926/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento del 23 febbraio 2026 di esclusione della ricorrente dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 27 marzo 2025; - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, notificato in data 23 febbraio 2026, recante valutazione di non idoneità e conseguente esclusione dal prefato concorso; - del giudizio medico espresso nel verbale di valutazione psichiatrica per la Commissione medica del 23 febbraio 2026 e del giudizio medico espresso nel verbale di valutazione psicologica per la Commissione medica del 23 febbraio 2026; - di ogni altro verbale, atto istruttorio ed attività valutativa recanti accertamento dell’idoneità psicofisica della ricorrente adottato dalla commissione medica; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 13 del Bando di concorso, nella parte in cui prevede che “I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico – fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso”; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante le “Modalità per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato”, nella parte in cui prevede che “Il giudizio della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici è definitivo e, in caso di non idoneità del candidato, comporta l’esclusione dal concorso”; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando del 27 marzo 2025 con il quale è stato indetto il “concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato”; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale; con richiesta di riammissione della ricorrente alle fasi successive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 27.3.2025, previo – ove occorra – espletamento della verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. in relazione alla idoneità psico fisica della ricorrente a prestare servizio nel corpo della Polizia di Stato​;

Giustizia amministrativa202604141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica, fondata sull'accertamento di un presunto disturbo di personalità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici recante il giudizio di non idoneità, i giudizi medico-psichiatrici e psicologici e gli ulteriori atti valutativi della commissione medica. Ha inoltre contestato, ove occorrente, le disposizioni del bando e delle modalità di accertamento che qualificano come definitivi i giudizi della commissione medica e ne fanno conseguire l'esclusione. La ricorrente ha chiesto la riammissione alle successive fasi concorsuali, previo eventuale svolgimento di una verificazione sull'idoneità psico-fisica. Dal provvedimento non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenuta l'opportunità di un approfondimento tecnico, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., da svolgersi in contraddittorio tra le parti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, mediante apposita commissione medica, eventualmente coadiuvata da specialisti. La verificazione dovrà accertare se sussista la causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale, consistente nel 'Disturbo di personalità NAS', rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lett. b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, e dovrà chiarire se la ricorrente sia idonea al concorso. L'incombente dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la relazione dovrà essere depositata entro i successivi 20 giorni. È stata prevista la partecipazione dei difensori e di un consulente medico per ciascuna parte, con preavviso di almeno cinque giorni. Il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. È stato inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il TAR ha utilizzato tali disposizioni per disporre un accertamento tecnico sulla sussistenza della causa di inidoneità psico-fisica e sull'idoneità della candidata.

  • art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lett. b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    Disturbo di personalità NAS

    La disposizione è indicata come parametro normativo della causa di inidoneità psico-fisica da verificare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità della ricorrente

    La norma è richiamata a fondamento della tutela della riservatezza nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    oscuramento delle generalità della ricorrente

    Il richiamo sostiene la protezione dei dati relativi alla salute trattati nel procedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità della ricorrente

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è richiamata quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati personali della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale dipende dalla sussistenza di una specifica causa di inidoneità psico-fisica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare la condizione sanitaria e la sua rilevanza ai fini dell'idoneità concorsuale.
  • La verificazione deve essere orientata a un quesito concreto e decisivo, comprendente sia l'accertamento della patologia o condizione posta a fondamento dell'esclusione sia la conclusione sulla conseguente idoneità o inidoneità alla procedura.
  • Nello svolgimento della verificazione le parti devono essere previamente informate e possono partecipare tramite i propri difensori e un consulente medico per ciascuna parte, nel rispetto del contraddittorio tecnico.
  • Quando il giudizio coinvolge dati relativi alla salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità dell'interessato nella diffusione del provvedimento, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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