Cassazione Penale, Sentenza n. 28556/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Brescia che aveva confermato il sequestro preventivo diretto di complessivi € 330.000,00 per il reato di riciclaggio. Il ricorrente deduceva principalmente la violazione di legge (art. 606 lett. b c.p.p.), sostenendo che, alla luce di recenti pronunce (citata la n.38141/2022), l'art.512-bis c.p. (fittizia intestazione) debba talora considerarsi assorbito dall'art.648-bis c.p. (riciclaggio) quando la fittizia intestazione costituisca un segmento di una più ampia conduzione progressiva finalizzata all'occultamento della provenienza illecita dei beni. In tal caso la clausola di sussidiarietà/riserva di cui all'art.512-bis imporrebbe l'irritazione della punibilità autonoma. Era poi richiamata, in rubrica, una censura sulla motivazione (art.606 lett. e c.p.p.), che però non è stata sviluppata nel ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura: pur condividendo il principio che il reato di riciclaggio possa includere atti-medi o segmenti di una più ampia condotta, ha ritenuto che nel caso concreto la fittizia intestazione non fosse il fine ma il mezzo strumentale per agevolare il rientro in Italia di capitali di provenienza estera. Per la Corte non sussiste identità temporale né materiale che giustifichi l'assorbimento dell'art.512-bis nell'art.648-bis; pertanto l'operazione impugnata è autonoma e il sequestro preventivo confermato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.512-bis cod. pen. (fittizia intestazione)
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato"
La Corte riconosce che l'art.512-bis contiene una clausola di riserva che può impedire la punibilità autonoma della fittizia intestazione quando essa sia realmente un segmento di un unico reato di riciclaggio; tuttavia, se la fittizia intestazione è materialmente e temporalmente autonoma rispetto al riciclaggio (ossia è un mezzo distinto e funzionale a un fine diverso, come il rientro di capitali), non si opera assorbimento.
art.648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il riciclaggio è qualificato come reato a forma libera che può realizzarsi attraverso una pluralità di atti anche successivi; può in taluni casi 'includere' altri illeciti posti come tappe della medesima condotta finalizzata all'occultamento della provenienza illecita.
art.606 lett. b c.p.p. (motivi di impugnazione: violazione di legge)
Il ricorso per violazione di legge è stato esaminato e respinto: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione applicata dal giudice del riesame e dal GIP nel distinguere i profili di autonomia tra i reati contestati.
art.606 lett. e c.p.p. (motivi di impugnazione: vizio motivazionale)
La censura in rubrica relativa alla motivazione non è stata sviluppata nel ricorso; la Corte non ha quindi proceduto ad un esame puntuale di tali profili per carenza di deduzione.
art.616 c.p.p. (condanna alle spese)
A seguito del rigetto del ricorso la Corte ha applicato l'art.616 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art.23 co.8 D.L. n.137/2020 e art.8 D.L. 198/2022 (disciplinano il procedimento scritto)
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la causa è stata trattata con scambio scritto di memorie ai sensi dei richiamati decreti-legge.
Massime di principio
- La fittizia intestazione (art.512-bis) può essere assorbita dal reato di riciclaggio (art.648-bis) quando essa costituisce un segmento, materiale e temporale, di una unica condotta finalizzata all'occultamento dell'origine illecita dei beni; in presenza di identità temporale e materiale prevale la clausola di riserva.
- Se la fattispecie di fittizia intestazione è riconoscibile come un atto autonome o come mezzo strumentale distinto rispetto al riciclaggio (diversa identità materiale o successione temporale rilevante), non è possibile l'assorbimento e l'atto può essere perseguito autonomamente.
- Per contestare efficacemente l'applicabilità della clausola di sussidiarietà occorre dimostrare nel ricorso l'identità materiale e temporale fra i singoli atti e la condotta complessiva: deduzioni generiche o non sviluppate possono essere respinte.
- Il giudice del riesame può confermare il sequestro preventivo sino alla concorrenza dell'importo ritenuto riconducibile al reato; in mancanza di contante è ammissibile il sequestro di altri beni fino a copertura della somma.
- Le censure di vizio motivazionale debbono essere esposte e sviluppate nel ricorso; se soltanto enunciate in rubrica e non argomentate, il giudice può non esaminarle.
- In caso di rigetto del ricorso il giudice può ordinare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; chi impugna deve quindi valutare il rischio economico della proposte di gravame.
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