Cassazione Penale, Ordinanza n. 14928/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per il reato di ricettazione, già affermata in appello, non è stata modificata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/09/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove poste a fondamento della condanna per ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, richiamando in particolare le pagine 2-4 della decisione di appello sulle risultanze probatorie.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il reato di ricettazione è indicato come oggetto dell'accertamento di merito confermato in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua configurabilità, ma richiama le risultanze probatorie che lo avevano comprovato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello e già esaminate con motivazione non illogica, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione limitarsi a contestazioni generiche sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione: occorre una critica specifica e puntuale alle argomentazioni poste a base della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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