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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17078/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Meeti impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare. Contestava la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale riguardo all'idoneità del domicilio e all'attività lavorativa (ritenute insufficientemente dimostrate), nonché la mancata applicazione/interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 47-ter Ord. pen. alla luce della riforma delle sanzioni sostitutive per pene brevi, sostenendo una violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra i diversi istituti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il giudizio del Tribunale, che aveva motivato in modo coerente il mancato affidamento sulla base dell'opacità della situazione socio‑lavorativa (documentazione fiscale e informazioni insufficienti) e di elementi emersi dall'indagine socio‑familiare indicativi dell'assenza di una revision critica del passato criminale, impedendo una prognosi favorevole di reinserimento. La Corte ha inoltre dichiarato infondata la censura costituzionale, sottolineando la diversità strutturale e di finalità tra la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47‑ter (misure alternative all'esecuzione) e le sanzioni sostitutive per pene brevi (disciplinate dal nuovo art. 20‑bis c.p. e dall'art. 56 l. 689/1981), non essendo irragionevole che i limiti edittali e i criteri di accesso differiscano; ha sottolineato la discrezionalità del giudice e l'esigenza di una valutazione prognostica differenziata. Conseguente condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Riguarda la detenzione domiciliare nell'ambito delle misure alternative all'esecuzione penale; richiede una valutazione prognostica centrata sul reinserimento e non è sovrapponibile alle sanzioni sostitutive per pene brevi.

  • art. 3 Costituzione

    Principio di uguaglianza; la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato la disparità rilevante e che le differenze normative tra istituti giustificano trattamenti differenti se razionali e proporzionati.

  • art. 56 legge n. 689/1981 (nel testo modificato dall'art. 71 d.lgs. n.150/2022)

    nel testo modificato dall'art. 71 d.lgs. n.150/2022

    Disciplina la detenzione domiciliare come sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi; appartiene al sistema delle sanzioni sostitutive, con diversa ratio rispetto alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

  • art. 20‑bis codice penale

    Introduce le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi con finalità di limitare l'ingresso in carcere; la sostituzione è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai criteri dell'art.133 c.p.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Stabilisce i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive, richiamando i parametri dell'art.133 c.p. e attribuendo discrezionalità al giudice nella scelta della pena sostitutiva più idonea.

  • art. 133 codice penale

    Elenca i criteri di determinazione della pena (modalità del fatto, personalità del condannato, ecc.) che il giudice deve valutare anche in chiave prognostica per l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

  • art. 4‑bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Segnala reati ostativi all'accesso ad alcune misure alternative; l'assenza di condanne ostative è una delle precondizioni per l'applicazione di talune misure.

Massime di principio

  • Per l'affidamento in prova il giudice valuta una prognosi di reinserimento sociale; non è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, ma devono emergere segni concreti di avvio del processo di cambiamento e comportamenti attuali coerenti.
  • La gravità del reato e i precedenti non sono di per sé decisivi, ma vanno sempre considerati unitamente alla condotta attuale, alla documentazione fornita e agli esiti delle indagini socio‑familiari e dell'Uepe.
  • La carenza di prove sulla concreta attività lavorativa o sull'idoneità del domicilio può giustificare il rigetto perché impedisce al giudice di prevedere prescrizioni efficaci e verificabili nell'ambito della misura alternativa.
  • Le sanzioni sostitutive per pene brevi e le misure alternative (es. detenzione domiciliare ex art.47‑ter) hanno finalità, limiti ed iter applicativi diversi; non è automatica l'equiparazione dei limiti edittali né l'annullamento di differenze normative per presunta violazione dell'art.3 Cost.
  • Una eccezione di incostituzionalità deve essere formulata con specificità e argomentazione: censure generiche sulla presunta disparità di trattamento sono destinate a essere respinte.
  • Chi chiede misure alternative deve documentare in modo completo la situazione lavorativa, il domicilio, la collaborazione con i servizi sociali/UEPE e dimostrare comportamenti attuali coerenti con il reinserimento per incrementare le probabilità di accoglimento.

Testo integrale

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