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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12243/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in funzione di riesame, aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia in carcere disposto dalla Corte d'appello di Palermo l'11/11/2025. Il ricorrente denunciava: 1) illegittimità e vizio di motivazione nella valutazione delle violazioni delle prescrizioni (artt. 275, 276, 125 c.p.p.), sostenendo che le condotte contestate fossero di scarsa offensività (videocall senza contenuto illecito, brevissima sosta presso venditore ambulante per esigenze quotidiane, contatti occasionali con familiari/conoscenti) e non idonee a compromettere le esigenze cautelari; 2) mancata indicazione di quali relazioni criminogene sarebbero state riattivate e assenza di elementi che colleghino i contatti a un pericolo attuale di reiterazione (artt. 292, 273 c.p.p.); 3) omissione di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di applicazione della misura meno afflittiva con braccialetto elettronico, e contestuale affermazione senza adeguata giustificazione che misure meno afflittive sarebbero inidonee.

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi poiché riproponevano doglianze già esaminate e valutate in modo completo e concludente dal Tribunale del riesame: le violazioni erano reiterate (20/10/2025 e 31/10/2025), plurali in ciascuna occasione (deviazioni dal percorso autorizzato, videochiamata non consentita, contatti con terzi, acquisto da ambulante, sosta e conversazione presso Bar Italico, accompagnamento da persona non convivente), e prive di giustificazioni. Tali comportamenti sono stati ritenuti indice di insensibilità alle prescrizioni e idonei a riattivare relazioni criminogene con riferimento all'art. 74 DPR n. 309/1990, giustificando l'aggravamento. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato: la Corte ha ritenuto che la motivazione nel suo complesso dimostri l'inadeguatezza di misure meno afflittive, anche con controllo elettronico, atteso il profilo personale e la concreta impossibilità dell'imputato a rispettare il divieto di contatti con non conviventi. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato disposto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ordine di trasmissione alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma richiamata come fondamento delle censure di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi alla luce della disciplina sulle ragioni di ricorso in cassazione (lett. b ed e del comma 1).

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di applicazione e aggravamento delle misure cautelari e alla necessità di motivare sull'idoneità delle condotte a incidere sulle esigenze cautelari.

  • art. 276 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione della concreta offensività delle violazioni e alla possibilità di aggravamento in caso di reiterazione e pluralità delle violazioni.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma sulle prescrizioni connesse alla misura cautelare (es. divieto di contatti); la Corte ha considerato la violazione di tali prescrizioni come elemento rilevante per l'aggravamento.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dai motivi del ricorso in relazione agli elementi probatori e alla narrazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che gli elementi istruttori fossero stati adeguatamente considerati dal tribunale.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e collegamento delle condotte a pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il collegamento fosse desumibile dalla motivazione complessiva.

  • art. 299 c.p.p.

    Citato nei motivi relativi al procedimento cautelare; la Corte non ha ritenuto vizi di motivazione rilevanti rispetto alle questioni sollevate.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al contestato reato associativo connesso a stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le condotte potessero contribuire a riattivare relazioni criminogene pertinenti a tale fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma formale richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria in seguito alla decisione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non sono ammesse riproposizioni pedisseque di doglianze già esaminate nei gradi precedenti: il ricorso è inammissibile se non contesta criticamente, con specifiche argomentazioni, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • Violazioni delle prescrizioni della misura cautelare anche se apparentemente 'lievi' possono giustificare l'aggravamento se risultano reiterate, plurali e non giustificate, segnalando insensibilità dell'indagato alle restrizioni.
  • La valutazione sull'idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) è rimessa al giudice del riesame e può essere desunta dalla personalità e dalle condotte concrete dell'imputato; non sempre è necessaria una risposta puntuale a ogni deduzione difensiva se la motivazione complessiva permette di capire il rigetto.
  • Per contestare con successo l'aggravamento occorre dimostrare non solo la scarsa offensività delle singole condotte, ma anche prospettare e provare l'assenza di qualsiasi collegamento concreto e attuale con relazioni o finalità criminogene.
  • La giurisprudenza consente la confutazione implicita delle deduzioni difensive quando la ricostruzione fattuale del giudice non lascia spazio ad alternative credibili; pertanto la difesa deve puntare a mettere in evidenza illogicità o omissioni nella motivazione complessiva.

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