Sentenza n. 5969/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 2573/2025, depositata e resa pubblica il 03.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 22991/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di euro 1.500,00 sulla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata ottemperanza, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2573/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto all'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo e la propria competenza territoriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza né contestato l'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme determinate nel titolo. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere, previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento ministeriale. Ha rigettato, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in relazione alla reiterata inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione obbligata.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora integrati i presupposti per applicarla.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il termine dilatorio di 120 giorni, ritenuto decorso dal giudice.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della funzione del giudizio di ottemperanza di verificare la corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità esecutive.
- L'inerzia dell'amministrazione obbligata, protrattasi dopo il passaggio in giudicato del titolo e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'avvio dell'esecuzione, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'omissione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo accertamento dell'inottemperanza, potendo essere negata quando, allo stato, non risultino integrati i presupposti e salva una successiva richiesta in caso di ulteriore inerzia.
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