Cassazione Penale, Ordinanza n. 40575/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma deducendo un vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, lamentava che il giudice non avesse considerato l'eventuale sussistenza di una causa di proscioglimento immediato. La Corte ha rilevato che tali censure non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la norma consente il controllo di legalità solo per specifiche violazioni di legge, e non per carenze motivazionali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, nel caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, il ricorso è limitato ai soli casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non può estendersi a doglianze di mero vizio di motivazione sull'omessa verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione del carattere non più consentito dei motivi dedotti.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro per la verifica delle condizioni di proscioglimento immediato, ma la sua omessa valutazione non è deducibile in cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. quando si traduce in censura di motivazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
norma speciale che limita il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento a tassative ipotesi di violazione di legge, tra cui volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 606 c.p.p.
richiamato quale disciplina generale dei motivi di ricorso, derogata e compressa dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che riguardano violazioni di legge specifiche e non vizi di motivazione.
- La doglianza relativa all'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come vizio motivazionale quando l'impugnazione contro il patteggiamento sia proposta fuori dai limiti speciali previsti dalla legge.
- La previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. opera come disciplina speciale derogatoria rispetto ai motivi ordinari di ricorso ex art. 606 c.p.p., restringendo il sindacato di legittimità ai soli profili di legalità espressamente previsti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ritenuto equo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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