Ordinanza n. 187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 6377/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il progetto terapeutico predisposto dalla ASL Roma 2
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori del minore hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, contestando il progetto terapeutico predisposto dall’Unità Valutativa Interdistrettuale della ASL Roma 2. Il progetto prevedeva una terapia individuale domiciliare e una terapia di gruppo, ma non specificava la metodologia da utilizzare né indicava espressamente il trattamento richiesto dalle esigenze terapeutiche del minore. Il successivo progetto riabilitativo del centro incaricato aveva previsto esclusivamente interventi qualitativamente diversi, senza recepire il trattamento indicato nel progetto terapeutico. Inoltre, non risultava che la ASL avesse assicurato al minore tale terapia né direttamente, mediante terapisti specializzati e abilitati, né indirettamente tramite strutture accreditate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto necessario assicurare al minore un assetto terapeutico completo e conforme alle necessità di cura già riconosciute dalla stessa ASL nel progetto terapeutico. In particolare, ha imposto alla ASL Roma 2 di individuare la terapia da erogare almeno per il numero di ore settimanali previsto dal progetto, tenendo conto anche dell’esigenza di garantire la continuità metodologica rispetto al trattamento precedentemente fruito dal minore e ritenuto appropriato in base alla documentazione prodotta. La ASL dovrà inoltre provvedere alla concreta erogazione della terapia, anche indirettamente qualora non siano disponibili strutture accreditate idonee. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stato disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, esperito contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando un progetto terapeutico predisposto da un’azienda sanitaria riconosce la necessità di un determinato trattamento ma non ne individua la metodologia e il successivo progetto attuativo non recepisce quel trattamento, l’amministrazione deve integrare o correggere il progetto in modo da assicurare un assetto terapeutico completo e coerente con le necessità di cura riconosciute.
- L’obbligo dell’azienda sanitaria di garantire una terapia riconosciuta come necessaria comprende non solo la sua previsione formale nel progetto terapeutico, ma anche la concreta erogazione, direttamente o, ove necessario, indirettamente tramite strutture accreditate idonee.
- Nella definizione e attuazione di un trattamento terapeutico già fruito dal paziente, l’amministrazione deve considerare l’esigenza di continuità metodologica quando la precedente metodologia risulti appropriata sulla base della documentazione sanitaria disponibile.
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