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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8135/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per: a) falso ideologico per induzione (atto pubblico redatto dal notaio D'Alessandro in una vendita immobiliare) e b) possesso, in concorso, di un documento di identificazione valido per l'espatrio presentato al notaio per l'identificazione di una parte (fatti del 1/10/2007). Il ricorrente deduce: 1) vizio procedurale per la tardiva e illegittima contestazione dell'aggravante ex art. 476, comma 2, c.p. (mancato corretto contraddittorio per la modifica dell'imputazione intervenuta il 25/9/2018); 2) errata qualificazione della fede privilegiata delle attestazioni notarili sull'identità delle parti, sostenendo che il notaio non sarebbe tenuto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni delle parti; 3) vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la contestazione dell'aggravante ex art. 476, comma 2, c.p. è avvenuta regolarmente (udienza del 25/9/2018 con deposito dello scritto e notifica all'imputato), in conformità ai principi delle Sezioni Unite e agli artt. 517 e 520 c.p.p.; non è stato provato alcun pregiudizio per la difesa e l'argomento sulla presunta preclusione tra capi di imputazione è infondato (oltre che superabile per effetto di riqualificazione del capo h) e per il principio di scindibilità delle statuizioni relative ai singoli capi). 2) le attestazioni del notaio circa la certezza dell'identità delle parti sono state ritenute "fidefacienti": il notaio aveva effettuato accertamenti (verifica documentale) e, secondo la giurisprudenza interpretativa dell'art. 49 L. n. 89/1913, può formarsi uno stato soggettivo di certezza anche basato su presunzioni gravi, precise e concordanti; pertanto l'aggravante e la fattispecie di falso ideologico per induzione erano correttamente applicate. 3) le censure relative alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili o manifestamente infondate: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena non è sindacabile in Cassazione salvo arbitrii, e la motivazione del diniego è ritenuta sufficiente. Conseguenze: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    Le attestazioni contenute in un atto pubblico riferite a quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza godono di fede privilegiata; ciò può integrare l'aggravante prevista per il falso ideologico.

  • art. 49, Legge n. 89/1913 (testo richiamato)

    Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento

    Interpretato nel senso che il notaio deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza raggiungibile anche senza conoscenza personale pregressa, mediante diligenza, prudenza e perizia e possibilmente su presunzioni gravi, precise e concordanti; se tali accertamenti sono compiuti, l'attestazione notarile è fidefaciente.

  • artt. 517 e 520, cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano la modifica dell'imputazione e le relative formalità di notifica; la Corte ha ritenuto che la modifica comunicata il 25/9/2018 sia stata effettuata secondo le regole procedurali e non abbia arrecato pregiudizio alla difesa.

  • artt. 48 e 479, cod. pen.

    Configurano la fattispecie del falso ideologico per induzione quando l'errore del pubblico ufficiale è determinato dall'inganno di un terzo; la Corte ha ritenuto integrata tale fattispecie nel caso in cui il notaio abbia attestato erroneamente l'identità a seguito dell'inganno.

  • art. 483, cod. pen.

    Distinzione tra l'attestazione del pubblico ufficiale come autore immediato dell'errore e la mera riproduzione di dichiarazioni di privati (che rientrerebbe in altra fattispecie); utile per valutare il profilo di responsabilità del notaio.

  • art. 495, cod. pen.

    Consente la riqualificazione del fatto: la riqualificazione del capo h) ha inciso sul profilo del giudicato interno e sul rapporto tra capi, giustificando il rigetto dell'eccezione di preclusione avanzata dal ricorrente.

  • artt. 132 e 133, cod. pen.

    Indicano i criteri per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti; la loro applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per vizio di motivazione grave o arbitrarietà.

  • artt. 2699 e 2700, cod. civ.

    Richiamati nel contesto della proposta di qualificazione dell'atto come "atto di fede privilegiata" e in relazione alle regole sulle prove e presunzioni; utilizzati per sostenere la natura probatoria delle attestazioni notarili.

  • art. 178, lett. c) e art. 522, cod. proc. pen. (richiamati dal ricorso)

    Richiamati dal ricorrente come norme procedurali e di ammissibilità delle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze mosse alla luce del complesso istruttorio e dell'osservanza delle norme procedurali.

Massime di principio

  • La modificazione tardiva dell'imputazione è ammissibile se effettuata conformemente alle norme procedurali (notifica regolare, deposito dello scritto) e non ha provocato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Le attestazioni del notaio sull'identità delle parti possono godere di fede privilegiata quando il notaio abbia formato una "certezza" basata su accertamenti e diligenza; la semplice presentazione di un documento non esclude la possibilità che l'attestazione sia fidefaciente se sostenuta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Per superare la fede privilegiata dell'atto pubblico è necessario dimostrare che il pubblico ufficiale non ha adempiuto agli obblighi minimi di verifica o che l'attestazione è stata una mera ripetizione di dichiarazioni private senza alcuna verifica.
  • Le questioni relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono tipicamente riservate al giudice di merito; in Cassazione sono ammesse solo se si dimostra arbitrarietà o illogicità della motivazione.
  • La presenza di più capi di imputazione non impedisce che, per ciascun capo, si valuti separatamente l'operatività di aggravanti o attenuanti: il giudicato relativo a un capo non incidente automaticamente su altri capi, specie se vi è stata riqualificazione.
  • Chi impugna deve specificare e provare il pregiudizio subito in concreto: censure generiche sul protrarsi del giudizio o sulla tempistica delle contestazioni sono spesso inammissibili se non dettagliate.

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