Cassazione Penale, Sentenza n. 8135/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per: a) falso ideologico per induzione (atto pubblico redatto dal notaio D'Alessandro in una vendita immobiliare) e b) possesso, in concorso, di un documento di identificazione valido per l'espatrio presentato al notaio per l'identificazione di una parte (fatti del 1/10/2007). Il ricorrente deduce: 1) vizio procedurale per la tardiva e illegittima contestazione dell'aggravante ex art. 476, comma 2, c.p. (mancato corretto contraddittorio per la modifica dell'imputazione intervenuta il 25/9/2018); 2) errata qualificazione della fede privilegiata delle attestazioni notarili sull'identità delle parti, sostenendo che il notaio non sarebbe tenuto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni delle parti; 3) vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 132 e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la contestazione dell'aggravante ex art. 476, comma 2, c.p. è avvenuta regolarmente (udienza del 25/9/2018 con deposito dello scritto e notifica all'imputato), in conformità ai principi delle Sezioni Unite e agli artt. 517 e 520 c.p.p.; non è stato provato alcun pregiudizio per la difesa e l'argomento sulla presunta preclusione tra capi di imputazione è infondato (oltre che superabile per effetto di riqualificazione del capo h) e per il principio di scindibilità delle statuizioni relative ai singoli capi). 2) le attestazioni del notaio circa la certezza dell'identità delle parti sono state ritenute "fidefacienti": il notaio aveva effettuato accertamenti (verifica documentale) e, secondo la giurisprudenza interpretativa dell'art. 49 L. n. 89/1913, può formarsi uno stato soggettivo di certezza anche basato su presunzioni gravi, precise e concordanti; pertanto l'aggravante e la fattispecie di falso ideologico per induzione erano correttamente applicate. 3) le censure relative alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili o manifestamente infondate: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena non è sindacabile in Cassazione salvo arbitrii, e la motivazione del diniego è ritenuta sufficiente. Conseguenze: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 476, comma 2, cod. pen.
Le attestazioni contenute in un atto pubblico riferite a quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza godono di fede privilegiata; ciò può integrare l'aggravante prevista per il falso ideologico.
art. 49, Legge n. 89/1913 (testo richiamato)
Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento
Interpretato nel senso che il notaio deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza raggiungibile anche senza conoscenza personale pregressa, mediante diligenza, prudenza e perizia e possibilmente su presunzioni gravi, precise e concordanti; se tali accertamenti sono compiuti, l'attestazione notarile è fidefaciente.
artt. 517 e 520, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la modifica dell'imputazione e le relative formalità di notifica; la Corte ha ritenuto che la modifica comunicata il 25/9/2018 sia stata effettuata secondo le regole procedurali e non abbia arrecato pregiudizio alla difesa.
artt. 48 e 479, cod. pen.
Configurano la fattispecie del falso ideologico per induzione quando l'errore del pubblico ufficiale è determinato dall'inganno di un terzo; la Corte ha ritenuto integrata tale fattispecie nel caso in cui il notaio abbia attestato erroneamente l'identità a seguito dell'inganno.
art. 483, cod. pen.
Distinzione tra l'attestazione del pubblico ufficiale come autore immediato dell'errore e la mera riproduzione di dichiarazioni di privati (che rientrerebbe in altra fattispecie); utile per valutare il profilo di responsabilità del notaio.
art. 495, cod. pen.
Consente la riqualificazione del fatto: la riqualificazione del capo h) ha inciso sul profilo del giudicato interno e sul rapporto tra capi, giustificando il rigetto dell'eccezione di preclusione avanzata dal ricorrente.
artt. 132 e 133, cod. pen.
Indicano i criteri per la determinazione della pena e le circostanze attenuanti; la loro applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per vizio di motivazione grave o arbitrarietà.
artt. 2699 e 2700, cod. civ.
Richiamati nel contesto della proposta di qualificazione dell'atto come "atto di fede privilegiata" e in relazione alle regole sulle prove e presunzioni; utilizzati per sostenere la natura probatoria delle attestazioni notarili.
art. 178, lett. c) e art. 522, cod. proc. pen. (richiamati dal ricorso)
Richiamati dal ricorrente come norme procedurali e di ammissibilità delle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze mosse alla luce del complesso istruttorio e dell'osservanza delle norme procedurali.
Massime di principio
- La modificazione tardiva dell'imputazione è ammissibile se effettuata conformemente alle norme procedurali (notifica regolare, deposito dello scritto) e non ha provocato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Le attestazioni del notaio sull'identità delle parti possono godere di fede privilegiata quando il notaio abbia formato una "certezza" basata su accertamenti e diligenza; la semplice presentazione di un documento non esclude la possibilità che l'attestazione sia fidefaciente se sostenuta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Per superare la fede privilegiata dell'atto pubblico è necessario dimostrare che il pubblico ufficiale non ha adempiuto agli obblighi minimi di verifica o che l'attestazione è stata una mera ripetizione di dichiarazioni private senza alcuna verifica.
- Le questioni relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono tipicamente riservate al giudice di merito; in Cassazione sono ammesse solo se si dimostra arbitrarietà o illogicità della motivazione.
- La presenza di più capi di imputazione non impedisce che, per ciascun capo, si valuti separatamente l'operatività di aggravanti o attenuanti: il giudicato relativo a un capo non incidente automaticamente su altri capi, specie se vi è stata riqualificazione.
- Chi impugna deve specificare e provare il pregiudizio subito in concreto: censure generiche sul protrarsi del giudizio o sulla tempistica delle contestazioni sono spesso inammissibili se non dettagliate.
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