Sentenza n. 63/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 386/15 del Tribunale civile di Bolzano, pubblicata il 2 aprile 2015, di convalida del decreto ingiuntivo emesso a carico del Comune di Catania, intimante il pagamento in favore della Würth S.r.l. della somma di euro 74.387,06, oltre ad accessori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Catania della sentenza civile di convalida del decreto ingiuntivo relativo al pagamento di forniture
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 386/2015 del Tribunale civile di Bolzano, che aveva convalidato il decreto ingiuntivo n. 643/2014 e condannato il Comune di Catania al pagamento di euro 74.387,06, oltre interessi e spese, per forniture di uniformi destinate al personale della polizia municipale. Nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e del precetto, il Comune non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell’esecuzione. Il Comune ha eccepito dapprima la sospensione delle procedure esecutive in ragione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, successivamente, l’inammissibilità o l’infondatezza dell’azione in conseguenza della dichiarazione di dissesto, sostenendo che il credito, anteriore al dissesto, rientrasse nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, ha riconosciuto il debito con deliberazione consiliare, ha assunto il relativo impegno di spesa e ha adottato il provvedimento di liquidazione e pagamento. La ricorrente ha quindi dichiarato di avere ricevuto l’accredito di euro 127.450,64 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il Tribunale ha acquisito la documentazione tardivamente depositata dal Comune, ritenendola concretamente rilevante ai fini della decisione, e ha preso atto dell’intervenuto pagamento delle somme portate dal titolo esecutivo e dei relativi accessori. Poiché la ricorrente ha conseguito nel corso del giudizio l’utilità sostanziale perseguita mediante l’azione di ottemperanza, il Collegio ha dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere, rilevando che un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto procurarle ulteriore utilità. Quanto alle spese, pur considerando che il pagamento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi di compensazione, tenuto conto dell’andamento complessivo della controversia e della concomitante fase di dissesto del Comune. Ha posto tuttavia a carico dell’Amministrazione il rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale civile nei confronti dell’amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta sia stata integralmente soddisfatta e il ricorrente abbia conseguito l’utilità perseguita.
art. 80, commi 1, 3 e 3-bis, c.p.a.
Disciplina la prosecuzione, la riassunzione e gli accertamenti istruttori nei giudizi sospesi; il Tribunale se ne è avvalso per verificare l’evoluzione delle procedure finanziarie e il persistente interesse alla decisione.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
È stato richiamato quale fondamento della sospensione delle procedure esecutive durante la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, interpretata dal Tribunale come applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione
È stato invocato dal Comune per sostenere il divieto di prosecuzione dell’azione esecutiva relativamente ai debiti anteriori al dissesto, ma la sentenza definisce la controversia per cessazione della materia del contendere senza decidere ulteriormente tale questione.
art. 256 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato in relazione all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, il cui stato di formazione è stato oggetto di istruttoria.
art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
Ha costituito il fondamento della procedura comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.
art. 183 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al debito riconosciuto.
art. 1, commi 714, 714-bis e 715, l. 208/2015
È stato richiamato in relazione alla rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune.
art. 14 d.l. 669/1996
È stato richiamato per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione dell’atto di precetto nei confronti dell’amministrazione.
d.lgs. 231/2002
È stato richiamato quale fonte degli interessi moratori richiesti sul credito derivante dalle forniture.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo e il ricorrente ottiene l’utilità sostanziale perseguita, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando un interesse concreto a una pronuncia di merito sull’azione esecutiva.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; l’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non comporta, di per sé, la soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della liquidazione delle spese.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un ente locale, la sospensione delle procedure esecutive prevista dalla disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale può essere applicata anche all’azione di ottemperanza, in considerazione della finalità di tutela della par condicio creditorum.
- In presenza di un dissesto dell’ente locale e di un credito anteriore alla dichiarazione di dissesto, l’esecuzione della pretesa può essere condizionata dalle procedure attribuite all’organo straordinario di liquidazione e dai divieti previsti dall’art. 248, comma 2, TUEL; tuttavia, se il credito viene successivamente pagato, la controversia sull’ottemperanza si definisce per cessazione della materia del contendere.
- Le spese di un giudizio definito per cessazione della materia del contendere possono essere compensate per giusti motivi legati all’andamento complessivo della causa e alla situazione finanziaria dell’ente, fermo restando che il giudice può porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato.
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