Cassazione Penale, Sentenza n. 21814/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La Corte di cassazione ha ritenuto illegittimo il decreto impugnato: ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro relativo all'immobile sito in Mazara del Vallo (strada statale 115 Km. 61,400, foglio 215 particella 78 sub. 8) e ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Ha inoltre ordinato l'immediata comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto n. 24/2021 per abnormità formale e funzionale: la nomina dell'amministratore giudiziario era del 26/11/2020 mentre la relazione ex art. 36 d.lgs. 159/2011 è stata depositata il 04/10/2021, quindi tardivamente e non al giudice delegato ma al giudice procedente; si contesta inoltre l'applicazione dell'art. 22 d.lgs. 159/2011 senza attivazione della procedura di urgenza e senza convalida, nonché l'estensione del sequestro a un bene non precedentemente valutato nei gradi procedenti, con violazione del principio del contraddittorio e pregiudizio per la prosecuzione del procedimento
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 22
La Corte osserva che il rimedio d'urgenza previsto da tale norma può essere utilizzato solo con la procedura d'urgenza prevista: il provvedimento deve essere adottato dal Tribunale e convalidato dal Collegio d'appello entro 30 giorni; nella fattispecie non è stata attivata né convalidata tale procedura, per cui l'uso dell'art. 22 da parte della Corte d'appello è risultato illegittimo.
d.lgs. n. 159/2011, art. 36
La relazione dell'amministratore giudiziario deve essere depositata tempestivamente al giudice delegato; la relazione tardiva e depositata a mani del giudice procedente non può legittimare l'estensione del sequestro.
Principio del contraddittorio e regole generali sulle impugnazioni
La Corte ribadisce che non è ammesso, in sede di impugnazione, richiedere il sequestro di un bene che non sia stato oggetto di precedente valutazione nel grado antecedente, pena la compressione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 3134 del 21/04/1999 (Corda)
Fornisce il precedente secondo cui il pubblico ministero (o altra parte) non può in appello domandare il sequestro di un immobile non richiesto in primo grado; principio richiamato per escludere richieste 'nuove' in sede di impugnazione.
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 20354 del 24/04/2001 (Iorio)
Citata con riferimento all'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale e al rispetto delle competenze giurisdizionali nelle misure patrimoniali.
Massime di principio
- La relazione dell'amministratore giudiziario prevista dall'art. 36 d.lgs. 159/2011 deve essere depositata tempestivamente e al giudice delegato: deposito tardivo o presso il giudice sbagliato può rendere illegittime le misure basate su di essa.
- La misura d'urgenza ex art. 22 d.lgs. 159/2011 richiede l'attivazione della procedura di urgenza e la convalida nel termine previsto; l'assenza di tali passaggi invalida l'applicazione urgente della misura.
- La Corte d'appello non può estendere il sequestro ad asset non preventivamente valutati nei gradi precedenti: in sede di impugnazione non è ammessa la domanda di sequestro di beni 'nuovi' rispetto al contraddittorio svolto.
- Il rispetto del principio del contraddittorio impone che ogni bene sottoposto a misura patrimoniale sia oggetto di valutazione e di possibile contestazione nel grado in cui la misura è stata originariamente richiesta; la scelta del grado non può servire a comprimere la difesa.
- In presenza di forzature procedurali tali da non essere sanabili, la sanzione può essere l'annullamento senza rinvio e la restituzione del bene all'avente diritto.
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