Cassazione Penale, Sentenza n. 40300/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto continuato aggravato. Le censure sono tre: 1) omessa rimessione in termini per la trattazione orale per sopravvenuti problemi di salute del difensore; 2) censura della qualificazione giuridica della condotta di Carmelina Berté (si contesta che sia stata ritenuta corresponsabile anziché mera connivente, dato che si sarebbe recata saltuariamente nella gioielleria); 3) contestazione del vaglio delle circostanze attenuanti generiche: si sostiene che le attenuanti dovessero prevalere sulle aggravanti (per incensuratezza, restituzione dei beni, comportamento processuale e ammissione di responsabilità).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i tre motivi manifestamente infondati: il primo perché non risultava provata l'assoluta impossibilita del difensore a rispettare il termine per richiedere la discussione orale; il secondo perché la corte d'appello ha motivatamente ricavato elementi di correita (presenza della donna, atti di ausilio, rinvenimento dei monili nella sua disponibilita, incongruenze nella sua versione); il terzo perché la corte territoriale ha adeguatamente bilanciato aggravanti e attenuanti e motivato la decisione di riconoscere le attenuanti in termini di equivalenza e non di prevalenza, considerando l'odiosita del comportamento, l'abuso di fiducia e la reiterazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma primo, n. 4
Delitto di furto aggravato per talune circostanze (qui la norma è il titolo del reato contestato); la corte ha ritenuto integrata l'aggravante relativa alle modalita e circostanze del fatto
art. 61 cod. pen., comma primo
Prevede le circostanze aggravanti: la Corte ha valorizzato l'abuso di fiducia e la ripetitività degli episodi come aggravanti rilevanti
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente un rapporto di correità tra i due imputati in base a elementi fattuali
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche e il bilanciamento con le aggravanti; la Corte ha concesso le attenuanti in termini di equivalenza e non di prevalenza sulle aggravanti
art. 606 cod. proc. pen., lett. b), c) ed e)
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dai difensori (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione): la Corte ha ritenuto le censure inesistenti o attinenti al merito e quindi infondate
art. 175 cod. proc. pen.
Riguarda la rimessione in termini per attività processuali: la Corte ha ritenuto non provata l'impossibilità assoluta di rispettare i termini
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione orale e ai termini: la Corte d'appello ha valutato la tardività della richiesta e l'assenza di prova dell'impedimento
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa: la censura è stata esaminata ma ritenuta non fondata per mancanza di prova dell'impossibilità del difensore
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo: invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che il diritto al giusto processo non sia stato violato alla luce della motivazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non entra nel merito dei fatti quando le censure si limitano a proporre una diversa lettura delle prove: i motivi di doglianza fattuali sono spesso dichiarati manifestamente infondati.
- Per ottenere la rimessione in termini per trattazione orale per sopraggiunti impedimenti del difensore occorre provare in modo chiaro e assoluto l'impossibilita di rispettare il termine; documentazione sanitaria generica puo non essere sufficiente.
- La qualificazione tra concorso di persone e mera connivenza richiede elementi concreti che mostrino un contributo attivo o una responsabilità diretta (es. presenza, atti di ausilio, possesso di refurtiva, contraddizioni nella versione): la semplice frequenza saltuaria del luogo non basta.
- Nella valutazione delle attenuanti generiche in rapporto alle aggravanti, il giudice bilancia le circostanze e può riconoscere le attenuanti in termini di equivalenza senza ridurre la pena al di sotto del minimo se le aggravanti risultano particolarmente rilevanti (abuso di fiducia, reiterazione).
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado siano coerenti e concatenate, la cassazione tende a considerare il corpo motivazionale unitario e a respingere censure che non evidenzino vizi giuridici specifici nella motivazione di merito.
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