Cassazione Civile, Ordinanza n. 14206/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza di una banca cessionaria del rapporto bancario originariamente intrattenuto con altro istituto. La società ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, contestando: la competenza territoriale del Tribunale che aveva pronunciato il fallimento, sostenendo che la sede legale fosse a Roma e che non vi fosse prova sufficiente dello spostamento del centro effettivo degli affari; la legittimazione della banca a chiedere il fallimento, negando l’esistenza di un credito certo e osservando che il saldo negativo del conto derivava da un’operazione di pagamento ADUE B2B e dallo storno delle somme accreditate, che assumeva illegittimo; l’interpretazione delle regole euro-unitarie sui servizi di pagamento, sostenendo che l’operazione non consentisse uno storno dopo l’accredito; infine, la sussistenza dello stato di insolvenza, deducendo che i debiti indicati erano modesti, fisiologici e non tali da provare l’insolvenza. Con il ricorso per cassazione ha riproposto quattro motivi, tutti mirati a censurare la motivazione e la violazione di norme fallimentari, processuali ed europee.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, condividendo l’accertamento della Corte d’appello circa la coincidenza tra centro effettivo degli affari e sede di San Benedetto del Tronto, superando così la presunzione di coincidenza con la sede legale. Ha respinto anche le censure sulla legittimazione della banca istante, ribadendo che, ai fini della domanda di fallimento, non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, le doglianze sulle norme europee e sull’interpretazione del contratto ADUE B2B, rilevando che la ricorrente non si era confrontata con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e che la questione di incompatibilità con la direttiva UE non risultava dedotta nei gradi precedenti. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sullo stato di insolvenza, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito già compiuta sulla base del bilancio e di altri debiti insoluti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 l. fall.
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento va individuata con riguardo alla sede effettiva dell’impresa, quando risulti superata la presunzione di coincidenza con la sede legale.
art. 18 l. fall.
reclamo ex art. 18 legge fall.
È il mezzo di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 6 l. fall.
La dichiarazione di fallimento può essere chiesta da uno o più creditori senza che il loro credito sia previamente accertato con titolo definitivo; è sufficiente un accertamento incidentale della legittimazione dell’istante.
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza si desume dall’incapacità dell’imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali.
art. 1 l. fall.
C 500.000 fissata dall'art. 1 l. fall.
Richiamata dalla ricorrente come soglia di fallibilità, ma non è stata ritenuta decisiva ai fini della verifica dell’insolvenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.
La censura in cassazione può riguardare solo l’omesso esame di un fatto decisivo; non consente una nuova valutazione del merito.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è escluso quando la questione di diritto UE non sia stata ritualmente dedotta nel giudizio di merito e il ricorso non evidenzi un reale dubbio interpretativo rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 66 PSD
artt. 6 legge fall., 66 PSD e 80 Dir. UE 2366/2015
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’assunto secondo cui l’operazione ADUE B2B sarebbe una mera modalità di pagamento e non un finanziamento; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità della censura.
art. 80 Dir. UE 2366/2015
artt. 6 legge fall., 66 PSD e 80 Dir. UE 2366/2015
Richiamata dalla ricorrente per contestare la lettura del servizio di pagamento ADUE B2B; la Corte reputa la doglianza inammissibile.
artt. 69 par. 2 e 73 dir. UE 2015/2366
artt. 69 par. 2 (ora art. 83 par. 2) e 73 (ora 87) della direttiva UE 2015/2366
Richiamati dalla ricorrente per negare la legittimità dello storno e per invocare il rinvio pregiudiziale; la Corte osserva che la questione non era stata posta in modo specifico nei gradi di merito.
art. 83, par. 2, dir. UE 2015/2366
art. 83 paragrafo 2 della direttiva
La Corte esclude il rinvio pregiudiziale perché non emerge un dubbio interpretativo effettivo da una questione ritualmente introdotta nel giudizio.
art. 87 dir. UE 2015/2366
Richiamato insieme all’art. 83 par. 2 della direttiva per sostenere l’errore nell’applicazione della disciplina sui servizi di pagamento.
art. 50 TUB
certificazione ex art. 50 TUB
È menzionato dalla ricorrente come documento probatorio del credito della banca, ma la Corte ribadisce che il credito non deve essere necessariamente munito di titolo definitivo ai fini dell’istanza di fallimento.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento non è necessario un previo accertamento definitivo del credito: basta un accertamento incidentale del giudice sulla sua plausibilità e sulla qualità di creditore istante.
- La competenza per la dichiarazione di fallimento si determina in base al centro effettivo degli affari e degli interessi dell’impresa quando elementi concreti superino la presunzione di coincidenza con la sede legale.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale: occorre indicare puntualmente un fatto decisivo realmente omesso.
- Le censure fondate sull’interpretazione di clausole contrattuali e di norme eurounitarie sono inammissibili se il ricorrente non riproduce il contenuto delle clausole, non indica dove siano state prodotte e non si confronta con gli accertamenti fattuali del giudice di merito.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto anche da elementi fattuali ulteriori rispetto al mero squilibrio contabile, come l’incapacità concreta di restituire una somma rilevante e la presenza di altri debiti insoluti che mostrino l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione europea non sia stata specificamente dedotta e coltivata nel giudizio di merito, o quando il ricorso non evidenzi un reale problema interpretativo della norma UE applicabile.
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