Sentenza n. 13037/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 05 DICEMBRE 2024 n. 49232 (allegata al n. 5 della produzione documen-tale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL ME-RITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la va-lutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza è rigettata”. - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento di un titolo estero, comunicato via e-mail il 5 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego espresso con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva rigettato la domanda di riconoscimento del titolo estero, nonché il precedente preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli atti connessi. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 1° luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo rinunciato il 22 giugno 2026 all'istanza di riconoscimento del titolo estero finalizzata alla partecipazione ai percorsi Indire posti sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia all'istanza amministrativa e la conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedivano al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di decidere il merito della controversia. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, considerata la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, proveniente da soggetto munito di rappresentanza processuale, con cui venga manifestata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando il difetto di interesse sia effettivo e attuale.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione; deve invece adottare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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