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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2463/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione di legge in relazione all'art. 240 c.p.p. e soprattutto la mancanza di motivazione, contestando che la Corte territoriale non abbia esaminato la doglianza relativa alla confisca di una termosaldatrice; inoltre ha rilevato che, pur avendo il difensore formulato una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non vi era stata rinuncia al motivo di impugnazione relativo alla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo alla confisca della termosaldatrice, ritenendo fondata la censura per la mancata pronuncia della Corte territoriale su quella specifica doglianza. Ha quindi annullato la sentenza impugnata solo in relazione alla confisca della termosaldatrice e ha rinviato per nuovo giudizio, sul solo punto della confisca, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Le restanti statuizioni di merito (condanna per i reati contestati e modifiche di pena operate in appello a seguito del concordato) sono state confermate implicitamente dalla statuizione di annullamento limitato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Consente la richiesta di concordato in sede di appello; la Corte ha ritenuto che la proposizione di tale richiesta, di per sé, non comporta automaticamente la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, e pertanto la mancata decisione su una doglianza specifica (la confisca) costituisce vizio motivazionale correggibile.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato una violazione di legge in relazione a tale disposizione; dal testo della decisione emerge che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per un vizio di mancata motivazione piuttosto che per un'interpretazione diretta della norma, sicché la violazione invocata ha trovato rilievo attraverso l'accertamento della lacuna motivazionale.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norme riguardanti le modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio (disposizioni emergenziali prorogate); la Corte ha proceduto con le forme e modalità previste da tali norme per lo svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso.

  • artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti: gli addebiti relativi a questa disposizione sono stati oggetto del giudizio di merito e della condanna confermata in tutto tranne che per la questione specifica della confisca impugnata.

  • art. 697 cod. pen.

    Previsione normativa richiamata fra i reati contestati e valutata nel giudizio abbreviato; non è stata oggetto del vizio censurato in cassazione relativamente alla confisca.

Massime di principio

  • La formulazione di una richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non equivale automaticamente a rinuncia a tutte le censure di merito presenti nell'impugnazione: occorre che la rinuncia sia chiara e specifica.
  • Se la Corte territoriale omette di decidere su una doglianza specifica sollevata dall'imputato, tale omissione costituisce una lacuna motivazionale che può giustificare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • La Cassazione può disporre l'annullamento limitato (solo su una materia, es. confisca) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per colmare la carenza motivazionale, lasciando inalterate le altre statuizioni definitive.
  • Quando si contesta una misura reale (es. confisca), è fondamentale specificare e preservare espressamente tale motivo di impugnazione anche se si propone un concordato o altra soluzione conciliativa in appello.
  • Le parti e i difensori devono porre attenzione a esplicitare le rinunce eventualmente volute: una rinuncia implicita potrebbe non essere ritenuta sufficiente dalla Corte e quindi non produrre gli effetti sperati.
  • Il pubblico ministero in Cassazione può chiedere annullamenti parziali e il suo intervento può indirizzare la Corte rispetto ai profili su cui ritenere fondata la censura; tuttavia la decisione finale spetta sempre alla Corte stessa.

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