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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12486/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso per il recupero a tassazione dell’imposta dovuta per l’anno 2011 su un’area edificabile di ampia estensione. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del Comune e respinto quello della contribuente, confermando la stima del valore venale dell’area effettuata dall’ente sulla base di una delibera comunale che determinava i valori per zone omogenee. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che su annualità precedenti fosse già intervenuta una sentenza passata in giudicato che aveva annullato avvisi analoghi per difetto di motivazione e che tale giudicato dovesse espandersi anche alla nuova annualità; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso, perché l’atto non indicava i criteri di stima e rinviava a una relazione non allegata; 3) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 per difetto di motivazione dell’atto impositivo; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica, per avere condiviso i criteri di stima comunali senza dar conto delle contestazioni difensive; 5) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel vincolo idrogeologico gravante sui terreni sino al 2013, ritenuto idoneo a ridurre o annullare le potenzialità edificatorie e quindi il valore venale. La ricorrente ha anche cercato di integrare in memoria i fatti di causa richiamando deliberazioni sopravvenute, ma la Corte ha ritenuto inammissibile tale ampliamento del thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che il giudicato formato su annualità precedenti potesse operare come giudicato esterno idoneo a travolgere l’accertamento relativo al 2011, osservando che l’annullamento di avvisi per difetto di motivazione non preclude la rinnovazione della pretesa impositiva e che, in ogni caso, il giudicato invocato non era stato tempestivamente dedotto nel giudizio di appello. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sul difetto di motivazione dell’avviso e sulla pretesa violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, rilevando che l’obbligo motivazionale è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e che le delibere comunali con pubblicità legale non devono essere allegate se conoscibili. Quanto alla sentenza impugnata, la Corte ha escluso sia la nullità per motivazione apparente sia l’omesso esame di un fatto decisivo, affermando che il giudice di merito aveva considerato il vincolo gravante sull’area, ma lo aveva ritenuto incidente solo sul valore venale; la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo la formula di rito richiamata nel dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è opponibile solo se il punto comune è stato definitivamente accertato e se la relativa eccezione è tempestivamente dedotta; non copre automaticamente questioni diverse o elementi variabili per annualità d’imposta.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come norma sul giudicato formale, in collegamento con l’eccezione di giudicato esterno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro usato per denunciare violazione di legge nei motivi relativi al giudicato e alla motivazione dell’avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e per asserita motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di prove o argomentazioni difensive.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L’obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem opera solo per atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili; non riguarda le delibere comunali soggette a pubblicità legale.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)

    Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree per zone omogenee hanno funzione di supporto presuntivo nella stima del valore imponibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno in materia tributaria può esplicare efficacia preclusiva solo rispetto a punti fondamentali comuni e tendenzialmente permanenti del rapporto, non rispetto a elementi che variano da periodo a periodo, come il valore venale di un immobile o di un’area edificabile.
  • L’annullamento di un avviso di accertamento per difetto di motivazione non elimina il rapporto impositivo sostanziale e non impedisce all’amministrazione di rinnovare la pretesa nei limiti temporali consentiti.
  • L’eccezione di giudicato esterno deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; se il giudicato è maturato nelle more dell’appello e non è stato rappresentato al giudice di secondo grado, la questione non può essere recuperata in cassazione come motivo ordinario.
  • In tema di ICI, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando consenta al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum.
  • Gli atti amministrativi generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere comunali che fissano valori medi di mercato per zone omogenee, non richiedono allegazione all’avviso richiamante, perché si presumono conoscibili dal contribuente.
  • Le delibere comunali di stima dei valori delle aree edificabili svolgono una funzione di presunzione semplice o supporto razionale alla determinazione del valore imponibile, suscettibile di essere contestato dal contribuente con prova contraria.
  • Nel vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori, tesi difensive o consulenze di parte.
  • La doglianza di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione; non è sufficiente che il giudice non abbia seguito la prospettazione difensiva della parte o non abbia dato conto di ogni argomento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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