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Sentenza

Sentenza n. 16086/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale per la qualifica di operatore dei vigili del fuoco e dalla connessa procedura speciale per la qualifica di vigile del fuoco, disposta per il superamento del parametro di massa grassa; clausole del bando che assoggettavano gli operatori ai requisiti fisici previsti per i ruoli operativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, candidato per 97 posti di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proveniente dalla graduatoria di una procedura speciale riservata al personale volontario, è stato dichiarato non idoneo il 15 dicembre 2025 per una massa grassa pari al 30,1% e quindi escluso con decreto del 17 dicembre 2025. Ha impugnato l’esclusione e la clausola dell’art. 8 del bando del 23 settembre 2025 che richiamava i requisiti dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019, previsti per il personale operativo, anziché quelli dell’art. 2 dello stesso decreto, specificamente dettati per il ruolo tecnico-professionale degli operatori. Ha dedotto falsa applicazione dell’art. 1 e violazione dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 e degli artt. 1, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, illogicità e sproporzione: i parametri di composizione corporea sarebbero inconferenti rispetto alle mansioni tecnico-amministrative del ruolo. Il Ministero ha eccepito la tardiva impugnazione di una clausola immediatamente escludente e, nel merito, ha sostenuto che gli operatori potrebbero essere impiegati in emergenza, che occorreva uniformità di trattamento con gli altri candidati e che le misurazioni erano corrette.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: la clausola del bando non impediva immediatamente la partecipazione e la lesione si è concretizzata soltanto con il giudizio individuale di non idoneità. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione, perché adottata in applicazione della clausola già ritenuta illegittima, in quanto estendeva al ruolo di operatore i requisiti fisici dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019 invece della disciplina speciale dell’art. 2. I requisiti concorsuali devono essere proporzionati allo specifico profilo e alle mansioni; quelle degli operatori sono ordinarie attività d’ufficio e non giustificano i più stringenti parametri di composizione corporea previsti per i ruoli operativi. Non è decisiva la prospettata esigenza di parità di trattamento: le situazioni degli aspiranti operatori e di chi aspira ai ruoli operativi non sono omogenee. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Nel caso di specie, poi, il d.m. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla il rispetto degli stringenti parametri di composizione corporea e di capacità uditiva validi per i ruoli operativi, per cui quella derogatoria posta dal bando di concorso risulta ancora più irragionevole.

    I parametri di composizione corporea previsti dall’art. 1 per il personale operativo non possono essere estesi agli aspiranti operatori quando l’art. 2 stabilisce per questi ultimi una disciplina speciale, coerente con il diverso profilo d’impiego.

  • art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Nel caso di specie, poi, il d.m. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla il rispetto degli stringenti parametri di composizione corporea e di capacità uditiva validi per i ruoli operativi, per cui quella derogatoria posta dal bando di concorso risulta ancora più irragionevole.

    Per l’accesso al ruolo degli operatori si applica la disciplina speciale dell’art. 2, che non richiede i parametri stringenti di composizione corporea previsti per i ruoli operativi.

  • art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    Questo T.a.r. ha, pertanto, rilevato la medesima causa di illegittimità nel decreto dipartimentale n. 3515 del 23 settembre 2025, ribadendo ‒ ancora una volta ‒ che «La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Nel caso di specie, poi, il d.m. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla il rispetto degli stringenti parametri di composizione corporea e di capacità uditiva validi per i ruoli operativi, per cui quella derogatoria posta dal bando di concorso risulta ancora più irragionevole.

    La disposizione non autorizza a derogare alla disciplina specifica dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019 per assoggettare gli operatori ai requisiti previsti per i ruoli operativi.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

    I requisiti di accesso a un concorso pubblico devono essere proporzionati al profilo professionale ricercato e alle mansioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere.

  • art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Questo T.a.r. ha, pertanto, rilevato la medesima causa di illegittimità nel decreto dipartimentale n. 3515 del 23 settembre 2025, ribadendo ‒ ancora una volta ‒ che «La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Nel caso di specie, poi, il d.m. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla il rispetto degli stringenti parametri di composizione corporea e di capacità uditiva validi per i ruoli operativi, per cui quella derogatoria posta dal bando di concorso risulta ancora più irragionevole.

    La disciplina applicabile agli operatori va individuata tenendo conto del loro distinto profilo professionale e delle mansioni effettive; il testo richiama l’art. 70 insieme all’art. 12, comma 2, nel contestare l’estensione dei requisiti operativi, ma non ne offre un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • I requisiti di partecipazione a un concorso pubblico devono essere proporzionati allo specifico profilo professionale ricercato e alle mansioni che saranno svolte; requisiti fisici previsti per personale operativo non possono essere automaticamente estesi a un distinto ruolo tecnico-professionale con mansioni ordinarie d’ufficio.
  • Quando la disciplina regolamentare prevede requisiti specifici per un ruolo professionale, il bando non può sostituirli con requisiti più stringenti stabiliti per un ruolo diverso, se tale estensione non è giustificata dalle mansioni e dalla legge.
  • La clausola di un bando che non impedisce immediatamente la partecipazione è impugnabile insieme al successivo provvedimento applicativo che produce la lesione concreta; in tal caso il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza di quest’ultimo.
  • La parità di trattamento giustifica l’applicazione di criteri uniformi solo tra situazioni omogenee; non impone di trattare allo stesso modo candidati che aspirano a ruoli diversi e sono soggetti a mansioni differenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardività

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