Cassazione Civile, Ordinanza n. 23230/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa per pubblica utilità connessa alla realizzazione di una fermata della metropolitana di superficie. Dopo dichiarazione di pubblica utilità, occupazioni d’urgenza e immissioni in possesso, i proprietari delle aree contestavano l’indennità provvisoria e chiedevano la rideterminazione dell’indennizzo, sostenendo, tra l’altro, che parte dei terreni dovesse essere valutata a valori di mercato più elevati, che una stradella di accesso dovesse essere considerata di proprietà privata dei loro danti causa, che una particella dovesse essere valutata come area suscettibile di utilizzazione redditizia e non come incolto sterile, e che dovesse riconoscersi la svalutazione del fondo residuo per espropriazione parziale. La Corte d’appello rideterminava l’indennità complessiva e l’indennità di occupazione, valorizzando le conclusioni del CTU e correggendone alcuni profili. La società espropriante ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio rispetto all’accertamento della natura e titolarità della stradella vicinale, nonché violazione delle regole su litisconsorzio, prova della proprietà e presunzioni; 2) errore nella qualificazione della stradella, che sarebbe stata soggetta a uso pubblico e dunque non attribuibile in proprietà agli espropriati; 3) errore nel regime della fascia di rispetto ferroviaria e nella valutazione dei terreni a valle dell’infrastruttura; 4) violazione delle regole sulle spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate integralmente o maggiormente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per litisconsorzio necessario, osservando che nel giudizio di determinazione dell’indennità di esproprio, anche in caso di comproprietà indivisa, non si forma un frazionamento del giudicato tra i diversi comproprietari e che, comunque, la ricorrente non aveva dimostrato l’effettiva necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che la servitù di uso pubblico non trasforma la proprietà privata in pubblica e che la valutazione del CTU sulla suscettibilità edificatoria o reddituale delle aree, anche in presenza del vincolo ferroviario, era stata già scrutinata dal giudice di merito. Ha infine dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, ricordando che la compensazione, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un litisconsorzio necessario nella controversia sulla titolarità della stradella; la Corte esclude che nel caso concreto ricorra un litisconsorzio sostanziale iniziale
art. 331 c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte precisa che la relativa violazione è deducibile solo in presenza di litisconsorzio necessario iniziale o processuale da ordine del giudice
art. 107 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sulla configurabilità del litisconsorzio necessario processuale determinato dal giudice
art. 157, comma 3, c.p.c.
richiamato per escluderne l’operatività nei casi di violazioni rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e nullità processuale
art. 948 c.c.
richiamato come norma sulla prova della proprietà nell’ambito della contestazione sulla stradella
art. 2729 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso di presunzioni nella prova della proprietà
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova della titolarità del bene
art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta espropriazione parziale e alla svalutazione del fondo residuo
art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato nei provvedimenti di occupazione d’urgenza che hanno preceduto l’esproprio
art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
richiamato per sostenere l’esistenza della fascia di rispetto ferroviaria e i limiti all’utilizzo delle aree
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo insieme a norme costituzionali per censurare la valutazione delle prove
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite
art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001
la Corte lo interpreta nel senso che gli atti del procedimento espropriativo vanno disposti nei confronti del soggetto risultante proprietario dai registri catastali, salvo tempestiva notizia di diverso proprietario effettivo
art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato nella parte in cui il proprietario effettivo può concordare l’indennità dopo aver avuto notizia della procedura
art. 10 della legge n. 865 del 1971
la Corte ne ricava che la procedura espropriativa si basa sulle mappe e sugli elenchi catastali dei proprietari iscritti
art. 12 della legge n. 865 del 1971
richiamato per affermare che il pagamento dell’indennità in buona fede al proprietario catastale estingue il debito dell’espropriante
art. 13 della legge n. 865 del 1971
richiamato per evidenziare che il decreto di esproprio è pronunciato sulla base dei dati risultanti dalla documentazione catastale e notificato ai proprietari
art. 1189 c.c.
richiamato per il principio del pagamento al creditore apparente: il debito dell’espropriante si estingue se il pagamento è fatto in buona fede all’intestatario catastale; il proprietario effettivo ha azione contro chi ha ricevuto indebitamente
art. 102 del d.P.R. n. 327 del 2001
non è specificamente sviluppato nella decisione, ma evocato nel primo motivo insieme alle norme sul litisconsorzio e sulla titolarità del bene
art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla proprietà e sulla prova, senza autonoma elaborazione nella motivazione della Corte
art. 3 del d.P.R. n. 327 del 2001
citato anche in relazione ai principi di partecipazione degli interessati e alla sufficienza della notifica al proprietario catastale
Massime di principio
- Nel giudizio di determinazione dell’indennità di espropriazione, il rapporto processuale è unitario: in presenza di comproprietà indivisa non si forma un giudicato frazionato tra i diversi comproprietari e la decisione sull’indennità giova anche ai comproprietari non impugnanti, senza che ciò integri automaticamente un litisconsorzio necessario sostanziale.
- La deduzione del difetto di contraddittorio per preteso litisconsorzio necessario richiede che la parte indichi specificamente i litisconsorti pretermessi e dimostri la necessità della loro partecipazione; non è sufficiente una mera affermazione astratta della loro possibile incidenza sulla titolarità del bene.
- Nella procedura espropriativa la pubblica amministrazione può legittimamente fare riferimento ai dati catastali per individuare i destinatari degli atti e del pagamento dell’indennità; non è tenuta, in via generale, a svolgere indagini ulteriori sulla titolarità effettiva del bene.
- Se l’indennità viene pagata in buona fede al proprietario catastale, il debito dell’espropriante si estingue; il proprietario effettivo deve agire contro l’accipiente o per il diverso risarcimento del danno da ritardata riscossione, non pretendere un secondo pagamento dall’espropriante.
- La servitù di uso pubblico o la dicatio ad patriam non trasformano la proprietà privata in proprietà pubblica: il bene resta privato, anche se assoggettato a uso collettivo, e la valutazione dell’effettiva sussistenza della servitù è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle stime tecniche compiute dal CTU e fatte proprie dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici specifici.
- La valutazione delle spese di lite, compresa la compensazione totale o parziale in presenza di soccombenza reciproca o di giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
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