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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13805/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per reati in materia di stupefacenti, rideterminando la pena per l'intervenuta prescrizione di uno dei reati in continuazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere valutata come avente un guadagno marginale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la quantità di stupefacente detenuta/ceduta (34,9 grammi), il numero di dosi ricavabili e la destinazione allo smercio escludevano la speciale tenuità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso. È stato inoltre richiamato il principio per cui la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., dovendo comunque verificarsi la speciale tenuità sia del lucro sia dell'evento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e non illogica la valutazione della Corte di appello sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., in considerazione della quantità di stupefacente e della finalità di smercio, incompatibili con un lucro di speciale tenuità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione a impugnare.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non comporta automaticamente l'applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità; occorre una verifica autonoma della tenuità del lucro e dell'evento

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità è applicabile solo se la condotta nel suo complesso presenta una finalità di lucro marginale e se l'evento dannoso o pericoloso è di speciale tenuità

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non ricorra assenza di colpa nella proposizione del ricorso

  • Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034-01

    Richiamata a sostegno del principio di diritto sull'applicabilità dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. ai delitti di cessione di stupefacenti

  • Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571-01

    Richiamata a sostegno del medesimo principio sull'attenuante del lucro di speciale tenuità

  • Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097

    Richiamata per ribadire che la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non determina automaticamente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

Massime di principio

  • Nel delitto di cessione o detenzione di stupefacenti, l'attenuante del lucro di speciale tenuità richiede una valutazione autonoma e complessiva della condotta, della marginalità del profitto perseguito o conseguito e della speciale tenuità dell'evento dannoso o pericoloso.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti non implica di per sé il riconoscimento dell'attenuante comune del lucro di speciale tenuità.
  • Ai fini dell'art. 62, n. 4, c.p., la quantità della sostanza, il numero di dosi ricavabili e la destinazione allo spaccio sono elementi incompatibili con la speciale tenuità del lucro e possono legittimamente sorreggere il diniego dell'attenuante.
  • Il vizio di motivazione è insussistente quando la decisione di merito spiega in modo non illogico, con riferimento a dati fattuali concreti, perché la condotta non presenti connotati di tenue offensività o di marginalità del vantaggio economico.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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