Cassazione Penale, Ordinanza n. 38052/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in appello per guida in stato di ebbrezza aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, proponeva ricorso per cassazione con due censure. Con la prima deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma incriminatrice, contestando la valutazione di pericolosità e insidiosità della rotatoria teatro del sinistro e, più in generale, la ricostruzione della dinamica di guida. Con il secondo motivo sosteneva che il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, assumendo che il termine fosse già spirato alla data della decisione di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente ricondotto la condotta di guida allo stato di alterazione dovuto al tasso alcolemico rilevato e che dagli atti non emergeva la dedotta insidiosità della rotatoria, risultando invece provato che l'imputato non aveva osservato le regole cautelari di guida, in particolare il dovere di rallentare e verificare l'arrivo di altri veicoli. Quanto al secondo motivo, la Corte ha applicato il principio delle Sezioni unite sulla disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017, rilevando che, per i reati commessi nel periodo di vigenza di tale disciplina, il relativo periodo sospensivo doveva sommarsi al termine massimo prescrizionale; pertanto, alla data della sentenza di appello, la prescrizione non era ancora maturata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La condotta di guida è stata ricondotta alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza con aggravante, valorizzando lo stato di alterazione accertato dal tasso alcolemico e la violazione delle regole cautelari di circolazione.
art. 159 cod. pen.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, e il relativo periodo sospensivo va computato nel termine prescrizionale.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 per i fatti commessi nel periodo di vigenza di quest'ultima.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Ha a sistema una diversa disciplina per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, ma non esclude l'applicazione della precedente disciplina ai fatti commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la valutazione di legittimità sulla motivazione è superata quando la sentenza impugnata dia conto in modo non illogico dello stato di alterazione del conducente e della violazione delle regole cautelari di guida, senza che rilievi difensivi sulla presunta pericolosità del tratto stradale possano prevalere in mancanza di riscontri oggettivi.
- La contestazione della dinamica del sinistro non è sufficiente a scardinare la responsabilità quando il giudice di merito abbia accertato che l'imputato non ha tenuto le cautele minime richieste dalla situazione di circolazione, come il rallentamento e il controllo della sopravvenienza di altri veicoli.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale disciplina; per tali fatti, il periodo di sospensione va sommato al termine massimo prescrizionale, con conseguente insussistenza della prescrizione se, a quella data, il termine complessivo non è ancora decorso.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione, può essere qualificato come manifestamente infondato e condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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