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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30230/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) vizio della motivazione per omissione nella valutazione degli elementi costitutivi del reato contestato, con specifico riferimento all'idoneità degli atti ai sensi dell'art. 56 c.p. e alla particolare condizione soggettiva del ricorrente; 2) vizio della motivazione per omessa valutazione circa la rideterminazione e l'adeguatezza della durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, richiesta in senso migliorativo in sede di appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente fondato. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito ampia, esplicita e coerente motivazione, supportata anche da elementi tecnici e valutazioni mediche, quindi il motivo è stato respinto come aspecifico e volto ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Cassazione ha invece accertato una omissione: la Corte d'appello non ha motivato sulla durata della misura di sicurezza (libertà vigilata) né sulla sua eventuale riduzione, valutando solo la possibilità di revoca. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla durata della misura di sicurezza e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    La norma è stata messa in discussione dal ricorrente in relazione all'idoneità degli atti; la Corte d'appello ha valutato e ritenuto sussistente l'idoneità sulla base degli elementi tecnici e medici prodotti, motivazione che la Cassazione ha ritenuto sufficientemente logica e coerente.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamata nella motivazione di conferma della responsabilità per il delitto ascritto al ricorrente; la Corte di appello ha confermato la responsabilità ai sensi di questa norma.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite nella riproduzione dei motivi del provvedimento impugnato nella motivazione della Cassazione: il ricorso riporta i motivi nei limiti necessari per la decisione, come previsto dalla norma.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.

    Norma procedurale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo quanto previsto dall'intervenuta disciplina emergenziale; si tratta di una indicazione sul formato del procedimento.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito se la motivazione di merito è logica, coerente e adeguatamente fondata su elementi probatori: i motivi che mirano solo a una diversa lettura del fatto sono spesso respinti come aspecifici.
  • Se in appello il ricorrente deduce non solo l'assenza dei presupposti della misura di sicurezza ma anche l'iniquità o l'eccessiva durata della stessa, il giudice d'appello è tenuto a pronunciare sia sulla sussistenza sia sulla durata/adeguatezza della misura; l'omissione su quest'ultimo punto è vizio suscettibile di annullamento con rinvio.
  • Per contestare con successo in cassazione la motivazione di merito occorre dimostrare che la decisione sia illogica, contraddittoria o priva di riferimenti agli elementi probatori essenziali; meri disaccordi valutativi non bastano.
  • Le questioni tecnico-mediche che influiscono sulla valutazione della pericolosità o sull'idoneità degli atti richiedono che il giudice di merito dia conto esplicito delle risultanze peritali: assenza o superficialità in tale passaggio possono costituire motivo fondato.
  • Quando si mira a ottenere una riduzione della misura di sicurezza, è utile che l'impugnazione contenga proposte o elementi concreti (perizie, programmi di trattamento, comportamenti positivi) che consentano al giudice di valutare la proporzionalità e l'adeguatezza della durata.
  • In sede di cassazione le questioni procedurali (es. corretto svolgimento del contraddittorio scritto ex D.L.) devono essere annotate, ma la decisione si concentra soprattutto su vizi di motivazione e di diritto.

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