Cassazione Penale, Sentenza n. 30230/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) vizio della motivazione per omissione nella valutazione degli elementi costitutivi del reato contestato, con specifico riferimento all'idoneità degli atti ai sensi dell'art. 56 c.p. e alla particolare condizione soggettiva del ricorrente; 2) vizio della motivazione per omessa valutazione circa la rideterminazione e l'adeguatezza della durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, richiesta in senso migliorativo in sede di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato parzialmente fondato. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito ampia, esplicita e coerente motivazione, supportata anche da elementi tecnici e valutazioni mediche, quindi il motivo è stato respinto come aspecifico e volto ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Cassazione ha invece accertato una omissione: la Corte d'appello non ha motivato sulla durata della misura di sicurezza (libertà vigilata) né sulla sua eventuale riduzione, valutando solo la possibilità di revoca. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla durata della misura di sicurezza e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La norma è stata messa in discussione dal ricorrente in relazione all'idoneità degli atti; la Corte d'appello ha valutato e ritenuto sussistente l'idoneità sulla base degli elementi tecnici e medici prodotti, motivazione che la Cassazione ha ritenuto sufficientemente logica e coerente.
art. 628 cod. pen.
Richiamata nella motivazione di conferma della responsabilità per il delitto ascritto al ricorrente; la Corte di appello ha confermato la responsabilità ai sensi di questa norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite nella riproduzione dei motivi del provvedimento impugnato nella motivazione della Cassazione: il ricorso riporta i motivi nei limiti necessari per la decisione, come previsto dalla norma.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
Norma procedurale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo quanto previsto dall'intervenuta disciplina emergenziale; si tratta di una indicazione sul formato del procedimento.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito se la motivazione di merito è logica, coerente e adeguatamente fondata su elementi probatori: i motivi che mirano solo a una diversa lettura del fatto sono spesso respinti come aspecifici.
- Se in appello il ricorrente deduce non solo l'assenza dei presupposti della misura di sicurezza ma anche l'iniquità o l'eccessiva durata della stessa, il giudice d'appello è tenuto a pronunciare sia sulla sussistenza sia sulla durata/adeguatezza della misura; l'omissione su quest'ultimo punto è vizio suscettibile di annullamento con rinvio.
- Per contestare con successo in cassazione la motivazione di merito occorre dimostrare che la decisione sia illogica, contraddittoria o priva di riferimenti agli elementi probatori essenziali; meri disaccordi valutativi non bastano.
- Le questioni tecnico-mediche che influiscono sulla valutazione della pericolosità o sull'idoneità degli atti richiedono che il giudice di merito dia conto esplicito delle risultanze peritali: assenza o superficialità in tale passaggio possono costituire motivo fondato.
- Quando si mira a ottenere una riduzione della misura di sicurezza, è utile che l'impugnazione contenga proposte o elementi concreti (perizie, programmi di trattamento, comportamenti positivi) che consentano al giudice di valutare la proporzionalità e l'adeguatezza della durata.
- In sede di cassazione le questioni procedurali (es. corretto svolgimento del contraddittorio scritto ex D.L.) devono essere annotate, ma la decisione si concentra soprattutto su vizi di motivazione e di diritto.
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