Cassazione Civile, Ordinanza n. 07800/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di una macchina profilatrice, rispetto al quale era stata rilasciata una garanzia a prima richiesta da una banca in favore della società fornitrice. La società turca, terza chiamata in causa, aveva chiesto in appello la produzione di nuovi documenti, sostenendo che essi dimostrassero l'adempimento inesatto e tardivo della fornitrice e quindi l'operatività della garanzia; inoltre sosteneva che la banca non avesse mai contestato il pagamento, limitandosi a non eseguire il versamento per effetto di un provvedimento cautelare, con conseguente accoglimento della propria domanda riconvenzionale sulla base della non contestazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la garanzia non fosse escutibile perché, sulla base degli atti, risultava l'inadempimento della società turca nel contratto di fornitura; aveva inoltre reputato non indispensabili i nuovi documenti e comunque non più utilmente valutabili in appello, anche alla luce dell'esito di altro giudizio in cui il contratto era stato risolto per inadempimento della stessa società turca. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c., per avere la Corte d'appello trascurato la mancata contestazione da parte della banca circa l'obbligo di pagamento; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., per il mancato esame e ammissione dei documenti sopravvenuti, asseritamente decisivi e reperiti solo dopo la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti fondato la decisione sull'accertato inadempimento della società turca al contratto di fornitura, circostanza che rendeva irrilevante il comportamento processuale della banca. Quanto ai documenti nuovi, la censura non si confrontava con il rilievo della Corte d'appello secondo cui essi non erano indispensabili e non era comunque possibile procedere all'accertamento processuale della pretesa falsità dei documenti di trasporto e della fattura. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura fondata sulla non contestazione è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché la decisione di merito non dipendeva dall'atteggiamento processuale della banca ma dall'accertato inadempimento della società turca.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata dichiarata inammissibile poiché non si confrontava con l'accertamento di merito circa l'inadempimento della parte che pretendeva di escutere la garanzia.
art. 345 c.p.c.
L'ammissione di nuovi documenti in appello è stata esclusa perché non risultavano indispensabili ai fini della decisione e la censura non superava tale argomento decisivo.
art. 366 c.p.c.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità/consentire la comprensione della censura, poiché non permetteva di apprezzare adeguatamente il vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con il fondamento effettivo della decisione di merito.
- La deduzione della non contestazione non è utile se la sentenza di merito è fondata su un autonomo accertamento istruttorio o documentale incompatibile con la pretesa azionata.
- La richiesta di produzione di nuovi documenti in appello richiede che essi siano decisivi o comunque indispensabili; se il giudice di merito ne esclude la decisività con argomentazione autonoma, il ricorso deve censurare specificamente tale ragione.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una critica alla sufficienza o adeguatezza della motivazione, se non nei limiti e secondo le forme consentite dal vizio denunciato.
- Quando la garanzia azionata dipende dal rapporto principale, l'accertato inadempimento della parte che pretende di escuterla può rendere irrilevanti le contestazioni relative alla condotta processuale del garante o del terzo chiamato.
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